Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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tenuta a iscriversi potrà dunque essere fissata tramite ordinanza. Tale ordinanza può anche prevedere eccezioni all’obbligo di iscrizione per le associazioni che intrattengono rapporti con Paesi considerati a basso rischio.

La norma di delega prevista al capoverso 2terconsente anche di estendere l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio ad altri tipi di associazioni, che non rientrano nella definizione di NPO ma per altri motivi presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale avrà ad esempio la possibilità di assoggettare all’obbligo di iscrizione le grandi associazioni sportive operanti in Paesi che il GAFI considera ad alto rischio o non cooperativi.

Art. 61a Elenco dei soci

Analogamente alla regola applicabile alle società secondo il CO102, questo nuovo articolo impone alle associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio a tenere un elenco che menziona il nome e l’indirizzo dei soci, in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera, e a conservare i documenti giustificativi per almeno dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco. Il termine di dieci anni previsto per la conservazione dei documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione deve consentire l’identificazione delle persone che hanno lasciato l’associazione e quindi non figurano più nell’elenco dei soci. Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni del CO, l’avamprogetto non impone esigenze quanto alla forma dei documenti giustificativi richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei soci. Le associazioni sono dunque libere di scegliere la forma che preferiscono. In linea di principio, lo statuto prevede che l’adesione e la partenza di un socio implichino un atto scritto, ma tale regola non è assoluta. Nei casi in cui l’adesione avviene per semplice dichiarazione, per soddisfare l’obbligo di conservazione dei documenti l’associazione dovrà tenere una copia delle diverse versioni degli elenchi dei soci per almeno dieci anni.

Art. 69 cpv. 2

Per analogia con il diritto societario103, per tutte le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio l’avamprogetto introduce l’obbligo di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera, che deve avere accesso all’elenco dei soci. Se nessuna delle persone domiciliate in Svizzera dispone del diritto di firma individuale, l’esigenza in materia di domicilio può essere soddisfatta anche ricorrendo a più di una persona. Quest’obbligo ha carattere imperativo. In caso di inadempienza, l’associazione presenta una lacuna nell’organizzazione ai sensi dell’articolo 69c CC e si espone alle conseguenze previste da tale disposizione.

2.3 Codice delle obbligazioni

Art. 941a cpv. 3

Secondo il diritto vigente, l’ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prenderer le misure necessarie soltanto per le lacune di un’associazione riguardanti l’ufficio di revisione. L’avamprogetto propone una modifica di questa disposizione al fine di garantire un’attuazione efficace del nuovo articolo 69 capoverso 2 CC, secondo cui le associazioni iscritte nel registro di commercio devono avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Di conseuengza, le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio saranno sottoposte a un regime analogo a quello previsto per le altre persone giuridiche. L’ufficiale del registro di commercio potrà rivolgersi al giudice per qualsiasi lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (ad es. se dopo una diffida l’associazione non ha

102 Art. 686, 790 e 837 CO

103 Art. 718, 814 e 898 CO