Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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una distribuzione di fondi se i mezziutilizzati per accordarli sono stati acquisiti con le risorse dell’associazione.

L’avamprogetto copre tutte le forme di raccolta di fondi, a prescindere dal contesto, dall’identità o dal numero dei donatori. Esso copre sia le raccolte organizzate pubblicamentesia gli appelli alle donazioni lanciati per posta, con il porta a porta, per telefono, tramite posta elettronica o via Internet. L’avamprogetto rinuncia deliberatamente a limitare l’applicazione delle nuove norme sulla trasparenza alle raccolte pubbliche, poiché tale limitazione escluderebbe gli appelli alle donazioni lanciati tra i soci o i simpatizzanti, e segnatamente le collette raccolte nelle case di culto o nell’ambito di manifestazioni organizzate dall’associazione e in rapporto con lo scopo da essa perseguito. In effetti, questo tipo di colletta implica un rischio di sfruttamento simile a quello insito negli appelli lanciati pubblicamente. Si pensi ad esempio al problema delle sette o alle problematiche legate al finanziamento delle moschee, che, nella maggior parte dei casi, preferiscono ricorrere ai fondi versati dai fedeli o da altre organizzazioni associate e rinunciano agli appelli alle donazioni lanciati pubblicamente. Per di più, l’introduzione di deroghe per determinati tipi di colletta comporterebbere delle difficoltà di applicazione e offrirebbe possibili scappatoie a discapito della loro efficacia.

2. Attività principale

Di principio, le liberalità occasionali o di scarsa importanza non rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni introdotte dall’avamprogetto. Infatti, le nuove norme riguardano soltanto le associazioni che partecipano prevalentemente ad attività di raccolta o di distribuzione di fondi. Ciò è il caso quando i fondi raccolti costituiscono una parte sostanziale dei mezzi dell’associazione, o quando i fondi distribuiti assorbono una parte sostanziale delle sue risorse. Se del caso, spetterà al Consiglio federale fissare i valori soglia determinanti per stabilire se un’associazione è assoggettata o no all’obbligo di iscrizione. Tali limiti dovrebbero essere stabiliti in modo da non ostacolare le associazioni che intendono distribuire modiche somme o consacrare una piccola parte delle loro risorse per sostenere altre organizzazioni.

3. Fondi raccolti o distribuiti all’estero

L’ultimo criterio riguarda lo svolgimento all’estero di attività di raccolta e distribuzione di fondi. Secondo gli studi realizzati sull’argomento, infatti, le NPO maggiormente esposte al rischio di abusi sono quelle che operano in zone di conflitto, dove organizzazioni terroristiche sono attive e dove la minaccia di attacchi terroristici è considerevole101. Ovviamente, le associazioni locali, che svolgono le loro attività in Svizzera e i cui donatori e beneficiari risiedono entro i confini nazionali, non adempiono questi criteri. Il discorso cambia quando i fondi raccolti passano dall’estero. In questi casi è più difficile verificare l’impiego finale dei fondi e assicurarsi che non passino attraverso zone di conflitto. Allo stesso modo, la provenienza dei fondi raccolti all’estero è più difficile da stabilire, a prescindere dal luogo in cui vengono distribuiti. Sulla base di tale constatazione, l’avamprogetto limita il campo di applicazione delle nuove norme sulla trasparenza alle associazioni che ricevono o distribuiscono fondi al di fuori dei confini svizzeri.

Cpv. 2bis, 2tere 2quater

Considerati i costanti sviluppi della situazione sul piano nazionale quanto su quello internazionale, il Consiglio federale deve beneficiare di un certo margine di manovra per poter contrastare in modo efficace problemi devastanti quali il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. L’avamprogetto introduce dunque una norma di delega nel Codice civile che autorizza il Consiglio federale a precisare le condizioni per l’assoggettamento delle associazioni interessate alle disposizioni sulla trasparenza (cpv. 2bis) e a prevedere possibilità di esenzione in funzione dell’ammontare dei fondi raccolti o distribuiti, della loro provenienza o destinazione e dell’impiego previsto dei fondi (cpv. 2quater). La soglia a partire dalla quale un’associazione è

101 GCRF, Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, giugno 2015, pag. 52; GCRF, rapporto NPO 2016, pag. 37.