Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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Provvedimenti organizzativi

Per garantire il rispetto degli obblighi di diligenza a livello interno viene proposta l’introduzione di una serie di provvedimenti organizzativi per i consulenti. La disposizione proposta riprende per analogia la regolamentazione già in vigore per gli intermediari finanziari contenuta nell’articolo 8 LRD ed è importante per dimostrare l’efficacia delle prescrizioni.

Obbligo di verifica per i consulenti

Per dimostrare l’efficacia delle prescrizioni ai sensi della LRD nell’ambito di una verifica da parte del GAFI vi sono diverse possibilità. La soluzione più completa è costituita dall’assoggettamento a un’autorità di vigilanza o a un organismo di autodisciplina (OAD) che monitori il rispetto degli obblighi da parte degli attori assoggettati, assicurandone l’adempimento. L’osservanza delle prescrizioni può essere dimostrata anche attraverso l’obbligo di comunicazione di casi sospetti a MROS e la conseguente possibilità di quest’ultimo di richiedere informazioni ad altri attori interessati. La terza e ultima possibilità è rappresentata dall’introduzione di un obbligo di verifica che prevede il controllo dell’adempimento degli obblighi di diligenza da parte di un’impresa di revisione presso gli attori in loco. L’obbligo di verifica costituisce una variante semplice e comunque efficace. Per questo motivo l’avamprogetto di legge propone l’introduzione di un obbligo di questo tipo. La disposizione già in vigore al riguardo per i commercianti deve essere estesa ai consulenti. L’avamprogetto prevede altresì l’introduzione per le imprese di revisione di un obbligo di denuncia della presunta violazione degli obblighi dei consulenti in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da presentare al Servizio diritto penale del DFF. L’obbligo di denuncia sussiste ogniqualvolta l’impresa di revisione constati o abbia il sospetto fondato che un consulente sottoposto a verifica abbia violato l’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari. Per assicurare che le imprese di revisione non abbiano da temere conseguenze negative a seguito di una denuncia, è stata inoltre estesa alle imprese di revisione l’esclusione dalla responsabilità penale e civile, già esplicitata nella LRD per gli intermediari finanziari. Contestualmente all’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari, con l’obbligo di denuncia si garantisce l’efficacia delle verifiche e, in ultima analisi, si assicura che non vengano fornite consulenze legate al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o alle organizzazioni criminali.

1.2.1.2.3 Norme penali

Violazione dell’obbligo di verifica

Il diritto vigente prevede un’apposita norma penale in caso di violazione dell’obbligo di verifica da parte dei commercianti. Per garantire il rispetto dell’obbligo di verifica proposto anche da parte dei consulenti, la relativa norma penale deve essere estesa alla nuova categoria.

Violazione dell’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari

La violazione dell’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari e dei commercianti è punibile ai sensi dell’articolo 37 LRD. L’obbligo dei consulenti nei casi di sospetto di riciclaggio di denaro consiste nel rifiuto o nell’interruzione della relazione d’affari. L’avamprogetto prevede quindi l’applicazione in futuro di un’apposita norma penale per la violazione di tale obbligo dei consulenti in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. L’introduzione della relativa norma penale segue l’attuale sistematica della LRD ed è parte integrante della soluzione in esame, più compatibile per il settore, che prevede semplicemente il rifiuto e l’interruzione della relazione d’affari anziché l’obbligo di comunicazione.

1.2.1.2.4 Aspetti esaminati e scartati Vigilanza da parte della FINMA o di un OAD