Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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Alla luce di quanto precede si può ritenere che le società operative nazionali costituiscano il gruppo a minor rischio. Alla medesima conclusione è giunto anche il rapporto «Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen» (Rischi per le persone giuridiche associati al riciclaggio di denaro) pubblicato in concomitanza del progetto posto in consultazione e redatto dal GCRF in occasione dell’analisi del rischio condotta22. Secondo l’approccio basato sul rischio, il gruppo a minor rischio deve essere escluso, mentre le società con sede all’estero e le società di sede domiciliate in Svizzera devono essere incluse nel campo di applicazione.

Per quanto riguarda le forme giuridiche rilevate, l’avamprogetto di legge segue sostanzialmente lo standard GAFI ed è in linea con la relativa direttiva UE23. Al fine di creare un progetto con disposizioni chiare e termini inequivocabili, la terminologia internazionale è stata adeguata alla nomenclatura della legislazione svizzera. Vengono pertanto utilizzati i termini società, società di sede e trust ai sensi della Convenzione dell’Aia.

1.2.1.2.2 Obblighi dei consulenti

Nella LRD viene inserita una nuova sezione, che disciplina gli obblighi dei consulenti e descrive gli obblighi di diligenza, la procedura da seguire in caso di mancato adempimento, le misure organizzative e, infine, l’obbligo di verifica.

Obblighi di diligenza dei consulenti

Gli obblighi di diligenza dei consulenti si rifanno sostanzialmente agli obblighi di diligenza in vigore per i commercianti e includono l’obbligo di identificazione, l’obbligo di accertamento dell’avente economicamente diritto, l’obbligo di documentazione e l’obbligo di chiarimento delle circostanze e dello scopo del servizio fornito.

Mancato adempimento degli obblighi di diligenza e rifiuto o interruzione della relazione d’affari

L’avamprogetto di legge prevede l’introduzione di un obbligo esplicito di rifiuto o di interruzione della relazione d’affari in caso di mancato adempimento degli obblighi di diligenza. L’introduzione di obblighi di diligenza per i servizi erogati dai consulenti è volta principalmente a garantire che non vengano forniti servizi legati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o a un’organizzazione criminale da parte di attori svizzeri. Qualora il consulente non riesca ad adempiere gli obblighi di diligenza, la relazione d’affari non deve essere avviata o deve essere interrotta. Gli obblighi analoghi previsti per gli intermediari finanziari sono descritti nelle relative ordinanze24. L’avamprogetto di legge non contempla, inoltre, nessun obbligo di comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), diversamente da quanto previsto per gli intermediari finanziari e i commercianti. Da questo punto di vista la presente proposta rispecchia quindi la Raccomandazione 23 dello standard del GAFI, che non indica alcun obbligo di comunicazione per le professioni giuridiche. In questa sede viene pertanto proposta l’introduzione di un obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari da applicare nel caso in cui il consulente sia a conoscenza o abbia il sospetto fondato che l’attività in questione sia collegata al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o a un’organizzazione criminale. Con tale obbligo si propone una soluzione più compatibile con il settore, in quanto prevede semplicemente il rifiuto o l’interruzione della relazione d’affari anziché l’obbligo di comunicazione. La nuova norma vieta nel contempo esplicitamente l’erogazione di servizi verosimilmente legati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o a un’organizzazione criminale, assicurando in tal modo l’obiettivo di una piazza finanziaria pulita.

22 Cfr. capitolo 7, conclusioni del rapporto.

23 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

24 Art. 55 ORD-FINMA, art. 45 CDB e relativi articoli contenuti nei regolamenti degli organismi di autodisciplina (p. es. art. 17, 25 e 27 del Regolamento dell’OAD PolyReg).