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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 4 pagine

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Ordinanza RU 20xx

festazioni private non autorizzate né controllate dal DDPS, per la caccia o cortei e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 67 cpv. 1 lett. f–h, cpv. 2 lett. a e b n. 4 e cpv. 4

1Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

f. 32,00 t per i rimorchi con quattro assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido;

g. 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido;

h. 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido.

2Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

a. per un asse singolo

b. per un asse singolo motore di:

4. rimorchi costruiti per l’impiego fuori strada 11,50

4Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d’aderenza):

a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;

b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.

Art. 68 cpv. 3

3I trattori agricoli e forestali e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.

Art. 77 cpv. 1 e 3

1Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

3L’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati.