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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 6 pagine

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Allegato 1 (art. 3)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato

(art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo

N. 2.1 e 2.3

2.1 Luci e accessori:

– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;

– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;

– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso;

– catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi;

– luci di lavoro;

– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;

– luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;

– iscrizioni illuminate della polizia di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

– luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a OETV;

– luci gialle di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV;

– luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.

2.3 Altri sistemi di veicolo, parti staccate di veicolo, accessori

d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli:

– carta da stampa per tachigrafi digitali;

– dischi per tachigrafi analogici;

– silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;

– catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;

– tachigrafi giusta l’articolo 100 OETV e apparecchi per la registrazione dei dati giusta l’articolo 102 OETV;

– carte per tachigrafi digitali;