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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 6 pagine
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Allegato 1 (art. 3)
Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato
(art. 3 e 4 cpv. 7)
Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo
N. 2.1 e 2.3
2.1 Luci e accessori:
– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso;
– catarifrangenti prescritti.
Fanno eccezione:
– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi;
– luci di lavoro;
– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
– luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
– iscrizioni illuminate della polizia di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
– luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a OETV;
– luci gialle di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV;
– luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.
2.3 Altri sistemi di veicolo, parti staccate di veicolo, accessori
d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli:
– carta da stampa per tachigrafi digitali;
– dischi per tachigrafi analogici;
– silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
– catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
– tachigrafi giusta l’articolo 100 OETV e apparecchi per la registrazione dei dati giusta l’articolo 102 OETV;
– carte per tachigrafi digitali;