Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 12 pagine
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Capoverso 3: per preservare la sostanza del diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo, in caso di servizio d’appoggio e di servizio attivo si rinuncia al periodo d’attesa.
Capoverso 4: per gli Svizzeri all’estero chiamati a prestare servizio attivo, le persone la cui domanda di prestare servizio militare non armato è stata respinta mediante una decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del successivo servizio militare e le persone reclutate immediatamente prima della scuola reclute (cfr. art. 24 cpv. 2 e 3 OSCi) continuerà a essere prevista una delega di competenze legislative al Consiglio federale. Non saranno invece più previste eccezioni in merito al tiro obbligatorio, dato che chi è incorporato nell’esercito deve continuare a prestare servizio militare fino all’ammissione e non va quindi prosciolto dall’obbligo di tiro (cfr. art. 24 cpv. 1 OSCi).
Art. 17a cpv. 1 e 1bis
Capoversi 1 e 1bis: viene precisata l’attuale regola riguardante il momento della partecipazione alla giornata d’introduzione contenuta nel capoverso 1. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda non sono incorporati nell’esercito o che sono incorporati nell’esercito e sono chiamati a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo vale il termine attuale (cpv. 1). Non torna utile fare una distinzione tra le persone non incorporate nell’esercito chiamate a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo e quelle che non lo sono perché le conseguenze giuridiche sono le stesse. Per le persone che al momento della presentazione della domanda sono incorporate nell’esercito e non sono chiamate a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo – e per le quali vale il periodo d’attesa di cui all’articolo 17 capoverso 2 (misura 2) –, è ora prevista la partecipazione alla giornata d’introduzione obbligatoria entro i tre mesi precedenti alla scadenza del periodo d’attesa (cpv. 1bis).
Art. 18 Decisione d’ammissione
Capoversi 1 e 2: queste modifiche sono legate alla misura 5 e integrano – come l’articolo 16 – il principio enunciato nell’articolo 1. Anche nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non avesse ancora svolto tutti i servizi d’istruzione e fosse quindi legittimato a presentare domanda (cfr. art. 16 cpv. 1), sono comunque ipotizzabili casi in cui il criterio di non ammissione di cui all’articolo 1 capoverso 1 sia invece soddisfatto solo al momento della decisione relativa alla domanda. Per garantire la coerenza, il capoverso 1 deve quindi essere integrato con questo criterio di esclusione. L’eccezione prevista al capoverso 2 in caso di chiamata a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo serve per tutelare la sostanza del diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo.
Il capoverso 3 contiene la regola finora sancita dal capoverso 2 e viene precisato in quanto, in relazione alla misura 2, il progetto prevede due termini per la partecipazione alla giornata d’introduzione (cfr. il nuovo art. 17a cpv. 1 e 1bis), la cui inosservanza porta alla decisione di stralcio.
Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 3 attuale.
Art. 20, secondo periodo
Essendo il Consiglio federale già autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione in virtù dell’articolo 79 capoverso 1, la norma di delega esistente relativa alla durata minima e alla successione dei periodi d’impiego viene abrogata (cfr. capitolo 6, sezione 3 OSCi).
Art. 21 Inizio, durata minima e successione dei periodi d’impiego
Capoverso 1: la regola in vigore impone di iniziare il primo impiego al più tardi nell’anno civile successivo al momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Il progetto prevede che sia prestato entro questo termine (misura 6).
Il capoverso 2 serve ad attuare la misura 6 e iscrive nella legge l’obbligo di prestare impieghi ogni anno dopo il primo impiego.
Capoverso 3: l’introduzione di una la regola che impone ai civilisti che hanno presentato domanda durante la scuola reclute di concludere il periodo d’impiego di lunga durata entro la fine dell’anno civile successivo a quello in cui l’ammissione è passata in giudicato è una misura supplementare per assicurare l’equivalenza tra il servizio prestato nell’esercito e quello prestato nel servizio civile. In questo modo si può evitare che le persone che devono prestare servizio civile godano di un trattamento preferenziale rispetto alle reclute. Questa nuova disposizione attua la misura 7.
Capoverso 4: per le eccezioni alle regole riguardanti la successione degli impieghi delle persone che devono prestare servizio civile dopo il ritorno da un congedo all’estero (cfr. art. 39a cpv. 3 OSCi), il cui esonero dal servizio giunge a termine (cfr. art. 39a cpv. 3 OSCi), di cui l’organo d’esecuzione ha accolto una domanda di differimento (cfr. art. 39 lett. b OSCi) o che non possono essere impiegate in un istituto d’impiego appropriato (cfr. art. 39 lett. c OSCi) continuerà a essere prevista una delega di competenze legislative al Consiglio federale. Quest’ultimo manterrà la possibilità di anticipare o posticipare di un anno una prestazione di servizio civile annuale (cfr. art. 39a cpv. 4 OSCi).
Disposizione transitoria:
83f: La persona che deve prestare servizio militare e che in relazione alla presentazione della domanda d’ammissione al servizio civile si è informata sulla procedura e sugli obblighi d’impiego, pianificando gli impieghi ed eventualmente prendendo disposizioni, e ha poi presentato domanda sotto il diritto anteriore deve anche essere ammessa in base a quel diritto (cpv. 1). A seconda della fase nella quale le persone già ammesse al servizio civile si trovano, le misure riguardanti l’inizio, la durata minima e la successione dei periodi d’impiego possono avere un vero e proprio effetto retroattivo. Ciò non è consentito e contraddice i principi del diritto intertemporale. Il loro obbligo di prestare servizio continua dunque a basarsi sul diritto anteriore. Le convenzioni d’impiego che violano l’articolo 4a lettera e non saranno invece più autorizzate a partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto; in questo caso non si ha alcun effetto retroattivo non consentito (cpv. 2).