Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 12 pagine
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presentargli, entro la fine del 2019, un documento interlocutorio sul seguito della procedura relativa a un’estensione dell’attuale ambito d’attività dei servizi sociali.
Nel corso della consultazione il DEFR approfondirà ulteriormente con tutti i servizi interessati la questione del fabbisogno. In tale contesto sarà particolarmente importante mantenere uno stretto coordinamento con l’UFSP. Se in un secondo momento dovesse confermarsi l’esigenza di impieghi estesi dei civilisti a favore dei congiunti curanti, si potrebbero comunque creare le necessarie basi legali con una prossima modifica della LSC, sempre in collaborazione con l’UFSP e gli altri servizi interessati.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Principio
Differenziando il principio attuale del capoverso 1 si stabilisce che vengono ammesse al servizio civile soltanto le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che al momento dell’ammissione non hanno ancora svolto tutti i servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare (cfr. art. 41–61 della legge militare del 3 febbraio 19959[LM]). Questa differenziazione è legata alla misura 5 e richiede anche modifiche alle regole d’ammissione al servizio civile che figurano nel capitolo 2 della LSC (art. 16 Momento della presentazione della domanda; art. 18 Ammissione).
Il capoverso 2 stabilisce che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno svolto tutti i giorni di servizio militare possono esercitare il loro diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo in caso di chiamata in servizio d’appoggio o in servizio attivo.
Art. 4a lett. e
Questo nuovo motivo di esclusione è legato alla misura 4 e va oltre l’attuale articolo 4a lettera d LSC, che vieta soltanto gli impieghi che servono in primo luogo a scopi privati. Solo in questo modo è possibile evitare che i medici o i futuri medici traggano vantaggi eccessivi dagli impieghi di servizio civile per la loro formazione continua o la loro esperienza professionale, anche se questi impieghi non servono in primo luogo a scopi privati. Questo motivo di esclusione riguarda i medici, i medici dentisti, i medici veterinari e gli psichiatri che hanno svolto o stanno svolgendo una formazione universitaria. Il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimane intatto nella sostanza, ma non può essere fatto valere il diritto di prestare servizio civile in un determinato ambito di preferenza.
Art. 8 cpv. 1
Questa modifica attua la misura 1 e serve a ridurre in modo sostanziale l’uscita di militari istruiti dall’esercito. In base al diritto in vigore, con l’aumentare del numero di giorni di servizio militare prestati, la prova dell’atto da fornire per il passaggio dall’esercito al servizio civile è sempre meno significativa. In effetti, più un militare rimane nell’esercito, meno il fattore di conversione (in genere 1,5) ha effetto, perché il numero di giorni di servizio da prestare si riduce. Il progetto prevede quindi che il fattore 1,5 si applichi soltanto se al richiedente restano ancora almeno 100 giorni di servizio militare da prestare. Se il numero di giorni è minore, deve comunque prestare almeno 150 giorni di servizio civile, indipendentemente dal numero di giorni di servizio militare rimanenti.
La nuova disposizione attua inoltre la misura 3 intesa a ridurre il numero di quadri e di specialisti istruiti che lasciano l’esercito per il servizio civile: il fattore 1,5 si applicherà anche ai quadri militari per i quali il diritto vigente fissa un fattore più basso (fino a 1,1; cfr. gli attuali articoli 8 cpv. 1 LSC e 27 cpv. 4 e 5 OSCi) in funzione del loro grado militare e del numero di giorni di servizio militare prestati.
Art. 11 cpv. 2ter
L’articolo 21 prevede che l’obbligo di prestare servizio inizi solo nell’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione. In tal modo le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile la cui ammissione passa in giudicato soltanto nell’anno del licenziamento ordinario non sarebbero tenute ad adempiere il loro obbligo d’impiego prima del licenziamento dal servizio civile. L’aumento dell’età del licenziamento mira a garantire che anche queste persone prestino tutti i giorni di servizio previsti.
Art. 16 Momento della presentazione della domanda
Capoverso 1: questa modifica è legata alla misura 5 e completa, come l’articolo 18, il principio enunciato nell’articolo 1. Se le condizioni d’ammissione non sono soddisfatte al momento della presentazione della domanda, non deve neppure essere possibile presentarla.
L’eccezione prevista al capoverso 2 riguardante il servizio d’appoggio e il servizio attivo serve a garantire che il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimanga intatto nella sostanza. La misura 1 (cfr. nuovo art. 8 cpv. 1) prevede che queste persone siano tenute a prestare 150 giorni di servizio civile per fornire la prova dell’atto.
Art. 17 Effetto della presentazione della domanda
Il capoverso 1 viene adeguato affinché la regola attuale si applichi soltanto ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda non sono ancora incorporati nell’esercito.
Il capoverso 2 serve ad attuare la misura 2. Prevede di fondarsi sul momento della conferma della domanda e non su quello della sua presentazione, in modo che la misura 2 si applichi a tutti i militari incorporati nell’esercito. Altrimenti, i richiedenti che presentano domanda durante la scuola reclute, prima di essere incorporati nell’esercito, ma che vengono incorporati durante la procedura d’ammissione, sarebbero interessati soltanto dalla misura 6. Il momento della conferma è stato scelto perché può essere determinato in maniera oggettiva e in genere si situa poco prima della decisione d’ammissione. Non è possibile basarsi direttamente sul momento dell’ammissione, che non è sufficientemente influenzabile o prevedibile. Il periodo d’attesa è giustificato finché il richiedente non è chiamato in servizio d’appoggio o in servizio attivo.