Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 12 pagine
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Il servizio civile è uno dei fattori che si ripercuotono sugli effettivi dell’esercito (e quindi sulle prestazioni di politica di sicurezza richieste). I nuovi dati sull’apporto di effettivi all’esercito costringono a considerare in una nuova ottica anche l’evoluzione del servizio civile dal 2014 e gli ulteriori sviluppi previsti e ad adottare misure mirate per salvaguardare il suddetto interesse pubblico. Con ciò si conferma la necessità di procedere a una modifica della legge del 6 ottobre 19956 sul servizio civile (LSC).
1.2 La nuova normativa proposta
Il progetto prevede l’attuazione delle sette misure seguenti ordinate dal Consiglio federale con decisione del 15 novembre 2017.
─ Misura 1: tutte le persone ammesse al servizio civile che secondo il fattore 1,5 devono prestare meno di 150 giorni di servizio
civile e che non hanno svolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione nell’esercito prestano 150 giorni.
─ Misura 2: per i militari incorporati nell’esercito (SR conclusa) si applica un periodo d’attesa di 12 mesi tra la presentazione della
domanda e l’ammissione, con l’obbligo di continuare a prestare servizio militare.
─ Misura 3: il fattore 1,5 si applica anche ai civilisti che in precedenza sono stati sottufficiali superiori o ufficiali nell’esercito
(fattore attuale 1,1) e in casi particolari (spec. agli ex ufficiali specialisti e ai quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico; fattore attuale da 1,1 a 1,5).
─ Misura 4: i medici non possono più prestare giorni di servizio civile con mansionari da medico.
─ Misura 5: i militari che hanno già svolto tutti i loro giorni di servizio d’istruzione non sono ammessi al servizio civile. In questo
modo si vuole impedire che possano trarre rapidamente vantaggio dall’ammissione sottraendosi al tiro obbligatorio, previsto per eventuali impieghi di servizio d’appoggio e servizio attivo fino alla fine dell’anno che precede il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
─ Misura 6: a partire dall’anno civile successivo all’ammissione le persone ammesse al servizio civile devono prestare servizio
ogni anno.
─ Misura 7: chi presenta la domanda durante la scuola reclute deve terminare l’impiego di lunga durata di sei mesi (180 giorni)
entro l’anno civile successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione (attualmente: tre anni).
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Misure 1 e 2
Queste due misure servono a ridurre in modo sostanziale l’uscita di militari istruiti dalle file dell’esercito.
Misura 1: numero minimo di 150 giorni di servizio
Il carico di giorni di servizio da prestare complessivamente (nell’esercito e in seguito nel servizio civile) previsto dalla misura 1 aumenta in base al momento del passaggio al servizio civile. Più giorni di servizio militare presta, più il singolo valuterà attentamente le sue motivazioni e la sua decisione di passare al servizio civile, visti anche i loro effetti sulla sua vita privata e professionale. Il numero minimo di 150 giorni di servizio civile è necessario per ottenere un effetto fin dal primo corso di ripetizione. Il fattore 1,5 (durata del servizio civile rispetto al servizio militare) aumenta in funzione del momento del passaggio al servizio civile fino a un fattore massimo di 37,5.
Misura 2: periodo d’attesa di 12 mesi
Il periodo d’attesa di 12 mesi previsto dalla misura 2 è necessario affinché l’esercito possa esaminare ed eventualmente attuare misure individuali che dovrebbero permettere alla persona in questione di continuare a prestare servizio militare.
1.3.2 Misure 3 e 4
Lo scopo principale di queste due misure è di ridurre l’uscita di persone qualificate. Le misure sono intese a ridurre il passaggio di quadri e specialisti dall’esercito al servizio civile.
Misura 3: fattore 1,5 anche per sottufficiali e ufficiali
La regola attuale, che mette al primo posto l’interesse dell’individuo, permette di tenere conto dei giorni di servizio militare che gli ufficiali e i sottufficiali hanno già prestato o devono ancora da prestare. Il progetto prevede di considerare maggiormente le esigenze dell’esercito, e soprattutto la necessità di ottenere dall’investimento nell’istruzione un reale valore aggiunto nel quadro dell’istruzione o degli impieghi. L’attribuzione di un fattore meno elevato per i quadri si è rivelata inadeguata avendo comportato per l’esercito una perdita di militari con funzioni associate a maggiori competenze. Per rimediarvi occorre dotarsi di uno strumento sufficientemente incisivo.
Misura 4: divieto per i medici di prestare servizio civile come medici
Secondo quanto già previsto dalla LSC, non sono permessi gli impieghi che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o la sua formazione continua (art. 4a lett. d LSC). La possibilità per i medici di influenzare di fatto positivamente, nonostante l’applicazione di questa disposizione, la loro formazione continua ed esperienza nel loro campo professionale attraverso la prestazione di servizio civile, può essere evitata unicamente disponendo che prestino servizio con altri mansionari. È questo l’obiettivo della misura considerata.