Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Basi legali
Il progetto si basa sull’articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale12 (Cost.) che prevede un servizio civile sostitutivo. La legislazione sul servizio civile è di competenza della Confederazione, che pertanto può emanare le disposizioni necessarie in questo ambito.
5.1.2 Conciliabilità con i diritti fondamentali
Le modifiche della LSC proposte sono conformi alla Costituzione. Il diritto costituzionale di prestare servizio civile sostitutivo rimane sostanzialmente intatto per tutte le misure, tenuto conto che non c’è libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile. Questo principio va rispettato anche sotto il regime della prova dell’atto.
Chi presta servizio militare o civile si trova in un rapporto giuridico particolare13 caratterizzato da un’integrazione a tre livelli (personale, spaziale e burocratico-gerarchico)14. L’integrazione personale implica un maggiore impegno delle persone interessate a favore di uno scopo concreto pubblico o statale15. L’esercizio dei poteri da parte dello Stato comporta per la persona interessata un cambiamento profondo e duraturo del suo stato generale sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo16. Un simile impegno è tipico del servizio militare17. Anche lo Stato sociale moderno non può fare a meno di imporre determinati obblighi18. Questo vale in particolare per l’obbligo di prestare servizio militare. Soltanto l’impiego di mezzi coercitivi, in determinate circostanze, consente allo Stato di comporre dei conflitti pubblici e di contrastare tempestivamente ed efficacemente tendenze dannose per lo Stato o per la società19. Il comportamento dell’uomo moderno che si trova in un rapporto giuridico particolare è dettato in primo luogo dai suoi propri interessi. Non si può dare per scontato che agisca (intrinsecamente) in base a una propria motivazione e a un senso di responsabilità20. Gli strumenti autoritativi impiegati per la gestione e il controllo sono quindi tanto più indispensabili quanto più improbabile appare un’adesione senza conflitti e un’identificazione con gli obiettivi dell’organizzazione21. Ciò vale in particolare per le persone incorporate nell’esercito che vogliono passare al servizio civile per motivi diversi dai motivi di coscienza. Le sette misure previste in questo progetto forniscono al servizio civile gli strumenti indispensabili per influire sugli accessi a questo servizio nell’ottica di un’attuazione coerente della soluzione della prova dell’atto. La modifica della legge sul servizio civile contribuisce così in modo sostanziale a garantire un apporto sufficiente di effettivi all’esercito.
Quando una persona entra in un rapporto giuridico particolare e quindi si trova in una situazione di integrazione cambia in maniera marcata il suo statuto sul piano dei diritti fondamentali. Dovendo assolvere maggiori obblighi di sopportazione e di prestazioni, deve accettare restrizioni più o meno forti della sua libertà di esercitare i propri diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di prestare il servizio militare22. Per l’ammissibilità delle restrizioni dei diritti fondamentali valgono in generale i tre criteri menzionati esplicitamente nell’articolo 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità); per quanto concerne il rapporto giuridico particolare, un criterio di riferimento è lo scopo dell’organizzazione23.
Nello specifico si tratta di valutare l’interesse pubblico relativo all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare da un lato e gli interessi individuali riguardanti i diritti fondamentali dall’altro (proporzionalità, uguaglianza giuridica, conformità con i diritti fondamentali e i diritti umani, libertà di coscienza). Considerato lo scopo dell’esercito definito nell’articolo 58 capoverso 2 Cost., l’interesse pubblico per un apporto di effettivi all’esercito adeguato alle esigenze e atto a garantire in modo duraturo le prestazioni richieste dal punto di vista della politica di sicurezza va considerato preponderante rispetto all’interesse delle persone che devono prestare servizio militare di poter passare a condizioni ottimali al servizio civile. L’interesse di disporre di un apparato amministrativo funzionante si accentua in relazione a un’istituzione come l’esercito in base al momento in cui viene chiesto di passare dall’esercito al servizio civile. Già oggi la LSC non prevede quindi alcun diritto alla cessazione immediata dell’obbligo di prestare servizio militare. A seconda del momento in cui viene presentata la domanda d’ammissione sono già contemplati termini d’attesa prima dell’ammissione, il cui effetto tuttavia non è sufficiente. Con le misure proposte si impedisce che venga limitato sensibilmente il funzionamento dell’esercito. L’attuazione delle sette misure è di grande interesse pubblico e risponde all’obiettivo dell’esercito in termini di organizzazione, nel quadro del rapporto giuridico particolare.
L’attuazione delle sette misure non porta a reprimere tutte le esigenze (di liberà) nell’ambito dell’integrazione nell’esercito o nel servizio civile. La limitazione della sfera di libertà individuale protetta dai diritti fondamentali connessa con l’integrazione non va oltre l’obiettivo concreto dell’integrazione24.
In riferimento alle misure 1 e 2 va osservato che la prova dell’atto, che consiste nella disponibilità a prestare un servizio civile di durata maggiore, dovrebbe rispondere a requisiti tanto più elevati quanto più a lungo un militare ha prestato servizio nell’esercito. Un trattamento diverso dopo l’ammissione al servizio civile è voluta e risulta ammissibile considerati il principio dell’uguaglianza giuridica, il principio della proporzionalità (proporzionalità in senso stretto, compreso il divieto di considerare il servizio civile come una punizione) e il principio dell’equivalenza tra servizio militare e servizio civile.
Il diritto sancito dalla Costituzione di prestare servizio civile sostitutivo rimane intatto anche con le misure 3 e 4; in relazione alla prova dell’atto vengono posti tuttavia requisiti più severi, in un caso attraverso una durata maggiore del servizio civile, nell’altro tramite una limitazione della scelta del mansionario per l’impiego di servizio civile. Un trattamento diverso di queste categorie di persone ammesse al servizio civile rispetto ad altre categorie è voluto e risulta ammissibile considerati il principio dell’uguaglianza giuridica, il principio della proporzionalità (proporzionalità in senso stretto, compreso il divieto di considerare il servizio civile come
12 RS 101
13 Cfr. in merito Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berna 2003, p. 174.
14 Ibid., p. 134 e segg.
15 Ibid., p. 143 e segg.
16 Ibid., p. 138.
17 Ibid., p. 138.
18 Ibid., p. 140.
19 Ibid., p. 140.
20 Ibid., p. 191 e segg.
21 Ibid., p. 192.
22 Ibid., p. 239.
23 Ibid., p. 261.
24 Ibid., p. 242.