Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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di stampa. Siccome le trasformazioni nell’ambito mediatico hanno anche portato a una moltiplicazione delle offerte mediatiche, risulta difficile reperire queste offerte accanto ai grandi intermediari di Internet. Pertanto occorre poter sostenere anche soluzioni informatiche innovative, ad esempio lo sviluppo di una piattaforma tecnica aperta.

2.6 Canone per i media elettronici

I mandati di prestazioni informative e le misure di sostegno indiretto ai media sono finanziati tramite il canone per i media elettronici. Questo canone corrisponde all’attuale canone radiotelevisivo deciso dal Parlamento in occasione della revisione parziale della LRTV il 26 settembre 2014 e che sarà introdotto il 1° gennaio 2019.

2.7 Esigenze minime relative al contenuto

La legge prevede una serie di condizioni di base in materia di contenuto valide per tutti i fornitori di media che rientrano nel campo di applicazione della nuova legge.

Sarà introdotto un obbligo di impressum che garantisca un minimo di trasparenza sull’identità e sulle indicazioni di contatto dei fornitori di media.

I fornitori di media ai sensi della nuova legge devono osservare i diritti fondamentali. Le loro offerte mediatiche devono soddisfare le esigenze minime, in particolare il rispetto della dignità umana, il divieto di incitare all’odio nonché il divieto di discriminazione e di esaltazione della violenza. I fornitori di media che rendono disponibili contributi mediatici informativi sono tenuti a una presentazione oggettiva dei fatti per contribuire alla libera formazione delle opinioni del pubblico. Per garantire anche un’offerta di base pluralistica delle prestazioni del servizio pubblico, i fornitori di media con mandato di prestazioni devono osservare l’obbligo di pluralità nell’insieme dei loro contributi mediatici.

La nuova legge mira inoltre a rafforzare la protezione dei giovani nell’ambito dei contributi mediatici e della pubblicità. I fornitori di media devono prendere le misure adeguate affinché i contributi mediatici e la pubblicità non nuocciano allo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei minorenni.

Infine tutti i fornitori di media hanno l’obbligo di preparare una parte adeguata della loro offerta mediatica per persone affette da disabilità sensoriali; in tale contesto la SSR e i fornitori di media con accordo sulle prestazioni devono soddisfare requisiti più severi.

2.8 Misure generali per assicurare la pluralità

I fornitori di servizi di telecomunicazione come anche i fornitori di altri servizi basati su Internet acquisiscono sempre più diritti esclusivi per la trasmissione in diretta di eventi specifici, in particolare nell’ambito sportivo. Affinché tutti questi eventi non siano accessibili soltanto a pagamento, la nuova legge obbliga i fornitori di media a rendere la cronaca di avvenimenti di grande importanza sociale liberamente accessibile alla maggior parte del pubblico. Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclusiva, ogni fornitore di media interessato ha diritto a una sintesi di attualità in merito all’avvenimento in questione.

La promozione e l’adeguata considerazione della diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti sono mantenute. Inoltre le emittenti televisive nazionali e di regione linguistica che mostrano film nel proprio programma continuano ad essere obbligate a promuovere il film svizzero. In tale contesto le emittenti televisive in questione devono versare all’anno il 4 per cento delle proprie entrate lorde alla promozione di produzioni cinematografiche svizzere indipendenti (dalle emittenti). Per la SSR si applicano obblighi di promozione più ampi.