Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

2.11 Vigilanza e rimedi giuridici

In futuro la COMME vigilerà sull’adempimento dei mandati di prestazioni da parte dei fornitori di media. Quest’attività va distinta dalla vigilanza generale che comprende l’osservanza delle condizioni quadro regolamentari della legge, dell’ordinanza e degli accordi internazionali. Nella misura in cui questa sorveglianza giuridica interessa i fornitori di media, questa sarà esercitata dalla COMME.

Per l’applicazione di obblighi di diffusione e per controversie in merito al trasporto e alla preparazione di contenuti mediatici è responsabile l’UFCOM. Inoltre rimane di sua competenza la vigilanza sull’organo di riscossione del canone per le economie domestiche.

Per quanto concerne i rimedi giuridici contro contenuti mediatici si mantiene l’attuale procedura. Vale a dire che, prima di poter adire l’AIR, i reclami contro contenuti mediatici devono essere in primo luogo presentati a un organo di mediazione. Fanno eccezione i ricorsi del DATEC e d’ora in poi della

COMME: entrambi possono inoltrare il ricorso (delle autorità) direttamente all’AIR. Diversamente dalla procedura regolare secondo cui le vie legali portano dapprima al Tribunale amministrativo federale, le decisioni dell’AIR possono essere impugnate direttamente davanti al Tribunale federale. Contro la concessione SSR è escluso il ricorso per via legale.

Le decisioni dell’organo di riscossione possono essere contestate presso l’UFCOM. La successiva impugnazione conduce al Tribunale amministrativo federale e in seguito eventualmente al Tribunale federale.

2.12 Le modifiche più importanti rispetto al diritto vigente

La LRTV si applica a tutte le radio e le televisioni, ossia le radio e le televisioni soggette all’obbligo di notifica, le radio concessionarie con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone e le radio e le televisioni concessionarie con mandato di prestazioni e partecipazione al canone. Il campo di applicazione di questa legge comprende le offerte mediatiche lineari e non lineari, oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni, nonché la televisione lineare.

I fornitori di programmi televisivi lineari senza mandato di prestazioni sono sgravati dalla nuova legge: è soppresso il loro obbligo di notifica e di rapporto. Le radio senza mandato di prestazioni non rientrano nel campo di applicazione della legge e in futuro non saranno più sottoposte né a specifici requisiti minimi a livello di contenuto e in materia di pubblicità, né all’obbligo di notifica e di rapporto.

Secondo la LRTV i mandati di prestazioni sono attribuiti esclusivamente alle emittenti radiotelevisive. In futuro potranno essere conclusi accordi sulle prestazioni anche con fornitori di media online.

Nelle disposizioni in materia di pubblicità si rinuncia al divieto di pubblicità illecita. Questo divieto è già preso in debita considerazione nella legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).

Le regolamentazioni sulla trasmissione sono semplificate. Si limitano ad un paio di principi (trasporto da parte dei fornitori di media; diffusione inalterata e completa di offerte mediatiche lineari che sono oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni; preparazione in modo che le offerte mediatiche traportate giungano al pubblico in modo invariato e completo).

Le attuali concessioni di breve durata (utilizzo di frequenze OUC per una breve durata) e le decisioni di attivazione (ulteriori obblighi di diffusione su linea) sono soppresse.

Il sistema del sostegno finanziario di fornitori di media sarà semplificato. Diversamente da oggi in futuro il sostegno diretto e indiretto ai media sarà finanziato unicamente tramite il canone per i media elettronici. Inoltre un destinatario potrà ricevere soltanto un’unica prestazione di sostegno. Per diversi motivi il sistema attuale è troppo complicato: innanzitutto dispone di tre fonti di finanziamento (canone radiotelevisivo, tassa di concessione, risorse generali federali), secondariamente per determinati scopi