Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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2.9 Pubblicità e sponsorizzazione
Le disposizioni in merito a pubblicità e sponsorizzazione si applicano a offerte mediatiche con mandati di prestazioni nonché, in base alle norme europee (Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera), a emittenti televisive senza mandato di prestazioni. Continua a rivestire un’importanza centrale la separazione tra contenuti redazionali e pubblicitari. Inoltre sussistono i divieti pubblicitari per i prodotti del tabacco, le bevande distillate e i medicamenti soggetti a prescrizione medica. Anche il divieto di pubblicità politica e religiosa viene ripreso dalla LRTV. Tuttavia, in futuro tale divieto non si applica più a programmi radiofonici lineari senza mandato di prestazioni. Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale nonché la pubblicità che offende le convinzioni religiose o politiche o che incita ad un comportamento pregiudizievole per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale. Le prescrizioni in merito all’inserimento, durata e portata della pubblicità devono garantire un’ulteriore protezione di chi fruisce dei media.
In merito alla sponsorizzazione i fornitori di media provvedono affinché lo sponsor non eserciti alcuna influenza. Ai fini della trasparenza gli sponsor devono inoltre essere nominati all’inizio o alla fine di ogni contributo mediatico. È esclusa la sponsorizzazione da parte di imprese i cui prodotti sottostanno ai suddetti divieti pubblicitari. Non è ammessa la sponsorizzazione di contributi mediatici dedicati all’informazione o con contenuti politici.
Sia nella pubblicità che nella sponsorizzazione occorre prendere in debito conto il particolare bisogno di protezione dei bambini e dei giovani. La nuova legge prevede misure in tal senso, come il divieto di interruzioni pubblicitarie nei contributi mediatici per i bambini.
Particolari disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione sono tuttora applicate alla SSR. È in vigore un divieto di pubblicità radiofonica e online; il Consiglio federale definirà altre limitazioni nell’ordinanza.
2.10 Ripartizione delle competenze
L’attribuzione di mandati di prestazioni e la vigilanza sulla radiotelevisione rientrano al momento nelle competenze dell’esecutivo (Consiglio federale, DATEC, UFCOM). Lo stretto legame della regolamentazione mediatica ad autorità statali è problematico dal punto di vista dell’indipendenza dei media prevista dalle norme costituzionali. Con questa legge la ripartizione delle competenze è modificata in quanto con la Commissione per i media elettronici (COMME) viene creata un’autorità indipendente di regolazione e di vigilanza nell’ambito dei media. Composta da cinque a sette esperti indipendenti e da una segreteria, la COMME sarà competente in particolare per l’attribuzione della concessione alla SSR, per la conclusione di accordi sulle prestazioni con altri media, per la vigilanza sul rispetto della concessione SSR e degli accordi sulle prestazioni, per la sorveglianza finanziaria e per il sostengo indiretto ai media. Si rinuncia invece a creare un’unica autorità indipendente per la regolamentazione delle telecomunicazioni e dei media elettronici.
I compiti dell’applicazione del diritto e della vigilanza nell’ambito dei media sono pertanto trasferiti dall’UFCOM alla COMME. Definire l’assetto politico del paesaggio dei media elettronici spetta invece come finora agli organi politici, ossia al Parlamento in veste di autorità normativa e al Consiglio federale. Quest’ultimo è responsabile per le limitazioni pubblicitarie applicate alla SSR, determina l’importo del canone e dei contributi per il sostegno diretto e indiretto ai media e può definire una quota che la SSR deve impiegare per l’informazione e per le cooperazioni con altri fornitori di media nell’ambito dell’intrattenimento e dello sport. Inoltre la legge prevede altri compiti statali per il Consiglio federale, ad esempio la nomina dei membri della COMME.
La vigilanza sui contenuti del programma rimane competenza dell’Autorità indipendente di ricorso in materia di media elettronici (AIR). È destinata a sussistere in quanto istanza indipendente e a giudicare i ricorsi in merito a offerte mediatiche oggetto della nuova legge. Sono preservati anche gli organi di mediazione per le regioni delle quattro lingue nazionali.