Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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2.13 Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie regolano la fase tra l’entrata in vigore di questa legge fino al momento in cui la nuova Commissione indipendente per i media elettronici rilascia la nuova concessione SSR e conclude i nuovi accordi sulle prestazioni. Questa fase dovrà durare al massimo due anni. Durante questo periodo si applicherà già la nuova legge, ad esempio per le emittenti attualmente notificate. Sotto la nuova legge non rientrano o non rientrano ancora completamente la SSR e le emittenti locali-regionali con partecipazione al canone, titolari di concessioni secondo il diritto previgente. Secondo il diritto previgente queste concessioni rimangono valide al massimo ancora per due anni. Fino alla loro sostituzione, è applicabile la LRTV, segnatamente in merito alle disposizioni materiali, alla procedura e alle competenze. Il canone per i media elettronici viene riscosso a partire dall’entrata in vigore della nuova legge, il suo utilizzo è disciplinato in parte dal diritto previgente (mandati di prestazioni secondo le concessioni ancora vigenti, sottotitolazione emittenti televisive regionali) e in parte secondo il nuovo diritto (sostegno indiretto ai media, costi per la riscossione del canone). Al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge, l’utilizzo avverrà esclusivamente secondo il diritto vigente.
3 Spiegazione delle singole disposizioni di legge
3.1 Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di contribuire alla pluralità delle offerte mediatiche svizzere e promuoverne la qualità partecipando così allo sviluppo democratico, sociale e culturale della Svizzera (cfr. sopra, Obiettivo della legge sui media elettronici punto 2.1).
Nel suo «Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici» del 2016 il Consiglio federale ha illustrato come la fornitura di un’offerta indipendente, pluralista, globale e di qualità nell’ambito dei media elettronici nella Svizzera quadrilingue sia costosa e non possa finanziarsi sul mercato. La legge prevede pertanto il finanziamento di quei fornitori di media ai sensi dell’articolo 21 segg. e dell’articolo 46 segg. che,
nell’ambito di un mandato di prestazioni, contribuiscono all’adempimento del mandato costituzionale e hanno pertanto diritto a una quota dei proventi del canone per i media elettronici.
Sono considerate come media elettronici ai sensi della LME le offerte mediatiche trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale.
È destinata al pubblico in generale un’offerta mediatica codificata, a condizione che chiunque possa richiedere o acquisire le informazioni e gli apparecchi per la decodificazione. Non è destinata al pubblico in generale un’offerta mediatica che si rivolge esplicitamente solo a una cerchia di destinatari delimitata e che può essere captata soltanto da tale cerchia. Le offerte proposte in modo continuo vanno distinte dalle offerte sporadiche. Un’offerta che si rivolge al pubblico a cadenza irregolare non potrà sviluppare un legame sostanziale con il pubblico o avere un effetto su di esso, non vi è quindi alcuna ragione sufficiente per una regolamentazione specifica. In tale ambito non è determinante se un singolo contributo è rilevante dal punto di vista informativo.
La comunicazione individuale tra gli utenti dei media sociali non rientra quindi in tale concetto.
La trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione corrisponde al concetto di cui all’articolo 3 lettera c LTC («l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde»).
Art. 2 Campo d’applicazione
Il campo d’applicazione comprende in prima linea le offerte mediatiche trasmesse in forma elettronica che sono oggetto di un mandato di prestazioni informativo. Può trattarsi di offerte lineari o non lineari.