Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

sono disponibili più fonti (tassa di concessione, canone di ricezione, eccedenze secondo l’art. 109a LRTV), da ultimo le emittenti sono sostenute a diverso titolo (mandato di prestazioni informative, sottotitolazione, costi di diffusione DAB+, costi di diffusione nelle regioni di montagna, formazione e formazione continua, progetti di archiviazione).

La regolamentazione legale della ricerca sull’utenza come anche il suo finanziamento tramite i fondi pubblici ha motivi storici. Nella nuova legge non sarà più disciplinata (al momento art. 78 segg. LRTV). Se i media e l’industria pubblicitaria necessitano di dati sulla fruizione delle offerte mediatiche, questi dovranno essere rilevati dal settore stesso. Oggi questo è già il caso per il settore della stampa e online. Inoltre in quasi tutti gli altri Paesi europei la ricerca sull’utenza della radiotelevisione è organizzata e finanziata dal settore stesso.1 Se in futuro le autorità avranno bisogno di dati sull’utenza, per la vigilanza, la giurisprudenza o l’adempimento di mandati parlamentari, potranno procurarseli tramite relativi mandati.

Nella LRTV sono attualmente ancora previste «misure» specifiche contro la minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 74 seg. LRTV). Se un’emittente abusa della sua posizione dominante in un mercato rilevante o se un’emittente o un’altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo abusa della sua posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione, il DATEC può prendere delle misure. La COMCO giudicherà se vi è effettivamente una posizione dominante. Le misure del DATEC si limitano alle emittenti radiotelevisive (campo di applicazione LRTV), ragion per cui questo strumento si è rilevato poco pratico ed efficace. In caso di fusioni anche nel settore mediatico, la COMCO verifica se vi è una posizione dominante e può impedire una fusione. In futuro in questa legge la pluralità informativa non dovrà più essere garantita da strumenti di sorveglianza contro la concentrazione dei media. Si dovrà piuttosto tenere conto della pluralità dell’offerta e dei fornitori al momento della conclusione di un accordo sulle prestazioni. Per poter giudicare quali fornitori e offerte arricchiscono maggiormente la pluralità delle opinioni e delle offerte, si potrà ricorrere ad esempio al monitoraggio mediatico svizzero, in fase di realizzazione da parte

dell’UFCOM.2

L’odierna disposizione sui divieti cantonali riguardanti le antenne (art. 67 LRTV) risale ancora alla LRTV 1991 ed è stata ripresa in versione modificata nella LRTV 2007. Questa disposizione disciplina il caso più importante in cui la libertà di ricezione potrebbe essere pregiudicata. In questo ambito vengono a urtarsi il diritto a un’antenna per la ricezione radiotelevisiva e la tutela cantonale dei siti e del paesaggio. I Cantoni possono proibire antenne esterne per motivi legati alla tutela dei siti e del paesaggio fintanto che la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione sia garantita a condizioni ragionevoli. La ricezione di altri programmi presuppone una ponderazione degli interessi. Oggi questa norma è quasi priva di rilevanza pratica, considerata la fitta rete DVB-C e Internet a banda larga. Di norma nel caso di un divieto determinato dalla tutela dei siti e del paesaggio, dalla protezione della natura e del territorio va sempre osservato il principio della proporzionalità. In uno specifico caso motivato, in base a una ponderazione degli interessi la libertà di ricezione potrebbe prevalere anche senza questa norma che può pertanto essere abrogata senza essere sostituita. La costruzione di trasmettitori da parte dei FST non è disciplinata da questa norma.

1 Finora la fruizione della stampa, radiofonica, televisiva e online è stata misurata con metodi diversi da diverse istituzioni. La REMP rileva i dati per i media stampati, Netmetrix per il settore online e la Fondazione Madiapulse per la radiotelevisione. Questi metodi di misurazione tesi a rilevare i dati sull’utenza per l’acquisizione pubblicitaria non sono adatti per rispecchiare in modo completo la fruizione mediatica di oggi. Pertanto il settore mediatico – REMP e Mediapulse in collaborazione con agenzie e committenti di pubblicità – si adopera al fine di migliorare la situazione.

2 Link al monitoraggio mediatico svizzero: tema centrale è l’analisi dell’influenza esercitata da diversi tipi di media e imprese mediatiche sulla formazione delle opinioni politiche, economiche, sociali e culturali in Svizzera, ricorrendo a studi quantitativi strutturati in modo modulare e collegati tra loro. In tale contesto viene innanzitutto determinato il peso economico delle diverse imprese mediatiche nei singoli mercati mediatici in tutta la Svizzera, nelle regioni linguistiche della Svizzera tedesca, romanda e italiana nonché per quanto possibile nelle zone di comunicazione locali-regionali (radio, televisione, giornali e periodici, media online e social media). A tal fine è determinante la creazione di una banca dati in cui sono registrati i rapporti di proprietà e le partecipazioni nel settore mediatico. (Pubblicazione del monitoraggio mediatico svizzero previsto per il secondo semestre 2018).