Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Il campo d’applicazione si differenzia così essenzialmente da quello della LRTV che – ad eccezione dell’ulteriore offerta editoriale della SSR – si limita a programmi radiotelevisivi lineari. Sono offerte mediatiche lineari in particolare i programmi radiotelevisivi tradizionali, diffusi tramite reti di radiocomunicazione classiche, e lo streaming via Internet. Fanno in particolare parte delle offerte mediatiche non lineari i contributi audio e video su richiesta (on demand), ma anche le offerte di tipo testuale in formato elettronico, che sono oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni. Certo è che la SSR e i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni forniscono le loro prestazioni informative prevalentemente con contributi mediatici audio e audiovisivi (art. 21 cpv. 2 e 46 cpv. 1 lett. b).
Oltre alle offerte mediatiche con mandato di prestazioni, la legge disciplina i programmi televisivi lineari senza mandato di prestazioni. Ai programmi televisivi lineari senza mandato di prestazioni si applicano l’indipendenza e autonomia (art. 5), l’obbligo di impressum (art. 6), le esigenze minime relative al contenuto delle offerte mediatiche (art. 7 cpv. 2, ad es. divieto di incitare all’odio), il principio della correttezza (art. 7 cpv. 3), le disposizioni per la protezione della gioventù (art. 8), l’obbligo di adattamento dei programmi per le persone affette da disabilità sensoriali (art. 9), le regole relative alla sintesi e al libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 10 seg.), gli obblighi in materia di sostegno (art. 12) e le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione (art. 13–19; il Consiglio federale può anche emanare regole più liberali per i programmi televisivi senza mandato di prestazioni, in merito all’inserimento di pubblicità nei programmi e alla durata della stessa). Inoltre, sottostanno alle disposizioni legali in materia di vigilanza (obbligo di registrazione e di conservazione nonché obbligo di informazione, art. 98 seg.).
Il legislatore svizzero può disciplinare unicamente le offerte mediatiche soggette alla giurisdizione elvetica. I media elettronici rientrano in un settore con una dimensione fortemente transfrontaliera, pertanto sono importanti le regole inerenti il campo d’applicazione territoriale. Ciò emerge anche dalla regolamentazione europea, che prevede e stabilisce regolamenti dettagliati sulla questione della giurisdizione in caso di segnali transfrontalieri, e determina quando uno Stato contraente è competente in quanto Stato emittente per il rispetto delle pertinenti disposizioni (cfr. art. 5 CETT e art. 2 direttiva SMA). Un criterio per determinare la giurisdizione è in particolare la sede del fornitore di media, ossia la sede o il luogo in cui vengono prese le decisioni in merito alla concezione dell’offerta mediatica.
Tale disciplinamento non dovrebbe applicarsi soltanto nei rapporti con gli altri Stati contraenti della CETT, ma valere come delimitazione generale delle competenze. Inoltre, non si applica soltanto per la televisione lineare, ma per tutte le offerte mediatiche – anche non transfrontaliere – che rientrano nel campo d’applicazione della legge.
Capoverso 2: Si applica la regolamentazione in materia di giurisdizione di cui all’articolo 5 CETT. Trattandosi di una convenzione internazionale ancora valida per la Svizzera, tale regolamentazione continuerà ad essere applicabile ai servizi televisivi.
Ai sensi del capoverso 3, la legge in oggetto non è applicabile ai programmi televisivi senza mandato di prestazioni e con una portata informativa limitata. Il Consiglio federale determinerà i criteri applicabili per definire la portata informativa limitata, tenendo in considerazione aspetti contenutistici e tecnici (ad es. immagini metereologiche non rielaborate mediante redazione, qualità tecnica).
Non sono oggetto della presente legge la stampa scritta, le offerte mediatiche online senza mandato di prestazioni e le radio senza mandato di prestazioni.
Art. 3 Rapporto con la legge sulle telecomunicazioni
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Le deroghe alla LTC sono previste in particolare al titolo quinto «trasmissione di offerte mediatiche» (art. 62 segg.).