Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Art. 4 Definizioni

Le definizioni sono adeguate al nuovo campo d’applicazione. Mentre la LRTV utilizzava i concetti di «programma» e «trasmissione», nella presente legge sono impiegati i concetti di «offerta mediatica» e «contributo mediatico». Le definizioni sono neutrali sotto il profilo del vettore e sono applicabili al settore lineare e non lineare.

a. contributo mediatico

Un contributo mediatico è una parte di offerta mediatica che costituisce un’entità a sé stante dal profilo formale e contenutistico. A differenza del concetto di trasmissione secondo la LRTV, sono comprese soltanto le parti redazionali dell’offerta mediatica. La trasmissione fino ad oggi denominata trasmissione pubblicitaria è ora chiamata pubblicità.

b. offerta mediatica

L’offerta mediatica consiste in una serie offerta in continuità comprendente contributi mediatici e pubblicità (offerta lineare, programma radiofonico o televisivo) o in un catalogo di contenuti di questo tipo (offerta non lineare, offerte on demand). È elaborata da un fornitore di media in base a criteri redazionali, è destinata al pubblico in generale ed è trasmessa in via elettronica (mediante tecniche di telecomunicazione).

La legge include le offerte mediatiche in cui una persona giuridica o fisica esercita concretamente sull’impostazione delle informazioni e sulla forma definitiva del piano di trasmissione lineare o del catalogo offerto in modo non lineare. L’esistenza di questa elaborazione «in base a criteri redazionali» è centrale: consente di differenziare il fornitore di media ad esempio dai servizi di piattaforme, dai fornitori di accessi Internet o di «hosting», che si limitano a trasmettere contenuti di terzi ma non possono giustificare una responsabilità informativa sufficiente. Non si può parlare di elaborazione in base a criteri redazionali se un fornitore dispone di un diritto di cancellazione riguardo a contenuti di terzi. Una tale nozione richiede una «selezione positiva» dei contenuti e il loro raggruppamento in un’offerta globale, che si tratti di un programma o di un catalogo con criteri, gruppi o opzioni di presentazione dei contributi mediatici.

c. offerta mediatica lineare

La diffusione di un’offerta mediatica lineare è prevista a una determinata ora. Può trattarsi di un’offerta audiovisiva (programma televisivo) o di un’offerta audio (programma radiofonico). Il tipo di diffusione non fa differenza (in digitale via etere o su linea mediante reti classiche di radiodiffusione, via Internet ad es. OTT o via rete di radiocomunicazione mobile ad es. tramite un’applicazione).

d. offerta mediatica non lineare

L’offerta mediatica non lineare è messa a disposizione per una richiesta individuale degli utenti, sotto forma di immagini in movimento e suoni (contenuti audiovisivi), suoni (contenuti audio) o testi (contributi mediatici online). L’offerta non lineare si caratterizza inoltre per il fatto che gli utenti possono determinare loro stessi il momento della fruizione. Anche in questo caso il tipo di diffusione non fa differenza (su linea tramite reti di radiocomunicazione classiche ad es. Hbb-TV, via Internet ad es. su una piattaforma o via la rete di radiocomunicazione mobile ad es. tramite un’applicazione).

e. programma televisivo

Siccome la presente legge continua a regolamentare programmi televisivi lineari senza mandato di prestazioni, è ancora definito il concetto di programma. Si tratta di un’offerta mediatica audiovisiva lineare, composta da una serie di contenuti mediatici (trasmissioni) e/o pubblicitari. Può trattarsi anche di un programma di televendita.

f. programma radiofonico