Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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I programmi radiofonici, ossia una serie di trasmissioni con o senza pubblicità (audio) possono rivestire un ruolo presso la SSR e i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni. Gli altri programmi radiofonici non vengono più definiti nella LME.
g. fornitore di media
È un fornitore di media ai sensi della presente legge una persona fisica o giuridica che determina la selezione, il contenuto e la concezione dell’offerta mediatica (cfr. anche sopra lett. b).
h. pubblicità
La definizione di pubblicità corrisponde al concetto come descritto sinora ai sensi della LRTV. È considerato come pubblicità qualsiasi annuncio effettuato in un’offerta mediatica allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dal fornitore di media stesso e diffuso a pagamento o mediante un’altra controprestazione o a scopo di autopromozione.
i. sponsorizzazione
Il concetto è stato ripreso dall’articolo 2 lettera o LRTV. Non si tratta di pubblicità, ma di una forma di finanziamento indipendente dei contributi mediatici. La sponsorizzazione si riferisce a un contributo mediatico specifico, la menzione dello sponsor rientra nella parte redazionale. Il finanziamento avviene in modo diretto (mediante prestazioni in denaro) o indiretto (lo sponsor mette a disposizione beni o prestazioni per la produzione, ad es. premi per concorsi, location).
j. televendita
Questo concetto è ripreso dall’articolo 2 lettera l LRTV. Si tratta di una forma particolare di pubblicità, durante la cui trasmissione il pubblico può cogliere immediatamente l’offerta presentata. L’offerta è illustrata in modo sufficientemente preciso per la conclusione di un contratto (offerta), e al pubblico viene indicato un indirizzo di contatto per cogliere le offerte in modo immediato (ad es. numero di telefono o possibilità di ordinare tramite Internet sul sito indicato).
k. diffusione
La trasmissione consiste nel trasporto, nell’adattamento, nella diffusione e nella ricezione di un’offerta mediatica. Per «diffusione» si intende la parte di trasmissione di informazioni mediante tecniche di telecomunicazione destinata al pubblico in generale. Non rientra nel concetto di diffusione il trasporto di un segnale a un impianto di trasmissione, un satellite o un fornitore dell’accesso a Internet.
3.2 Titolo secondo: Principi
Art. 5 Indipendenza dallo Stato e autonomia
La garanzia dell’indipendenza dallo Stato e dell’autonomia si rifà all’articolo 93 capoverso 3 Cost. e corrisponde alla regolamentazione vigente (art. 3a e 6 LRTV), finora applicabile alle emittenti radiotelevisive. Assume particolare importanza per i fornitori di media con una concessione o un accordo sulle prestazioni. Per poter mantenere e rafforzare un sistema mediatico svizzero robusto e rilevante sotto il profilo democratico, in cui i fornitori di media possano svolgere il proprio compito di formazione dell’opinione pubblica in qualità di «quarto potere» in modo ottimale e credibile, l’indipendenza da interessi statali è una premessa irrinunciabile.
Questi principi si applicano per i fornitori di media che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. Le emittenti radiofoniche senza mandato di prestazioni che non sono disciplinate da questa legge possono continuare a fare appello all’indipendenza e autonomia della radio e della televisione garantite a livello costituzionale dall’articolo 93 capoverso 3 Cost.