Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Il capoverso 1 stabilisce il principio dell’indipendenza strutturale. Vieta allo Stato di sfruttare offerte mediatiche o di collaborare in maniera considerevole, a livello finanziario o organizzativo, con i fornitori di media ai sensi della presente legge.
I capoversi successivi riguardano la garanzia dell’autonomia e quindi gli aspetti contenutistici dell’indipendenza.
Il capoverso 2 formula il principio dell’assenza di vincoli in forma di istruzioni. Le autorità non possono impartire istruzioni, salvo se una base legale lo autorizzi (come già all’art. 6 cpv. 1 LRTV).
Il capoverso 3 sottolinea che, nell’ambito della concezione dell’offerta mediatica, libertà e responsabilità vanno di pari passo. La responsabilità vale non solo per la parte redazionale, ma anche per la pubblicità (già così all’art. 6 cpv. 2 LRTV).
Art. 6 Obbligo di impressum
Si considera che le offerte mediatiche disciplinate dalla presente legge abbiano un influsso rilevante sulla formazione dell’opinione e della volontà del pubblico. Affinché il pubblico possa contattare con semplicità il fornitore di media e il regolatore possa procedere in modo effettivo ed efficiente in caso di violazioni della legge occorre un minimo di trasparenza in merito all’identità e alle informazioni di contatto del fornitore di media, compreso l’indirizzo di posta elettronica.
Per agevolare la cooperazione con le autorità estere di regolamentazione e vigilanza, i fornitori di media interessati devono menzionare nell’impressum anche le autorità di vigilanza svizzere competenti COMME e AIR.
Art. 7 Esigenze minime relative alle offerte mediatiche
Le esigenze minime previste in modo specifico al capoverso 1 sono espressione del principio riconosciuto a livello internazionale secondo cui i diritti fondamentali quanto all’esercizio della libertà di opinione e mediatica non valgono in maniera assoluta, ma comportano anche doveri e responsabilità. La libertà di opinione e dei media deve quindi essere sottoposta a limitazioni specifiche previste per legge e necessarie nell’interesse pubblico in una società democratica. Sia l’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) sia l’articolo 19 capoverso 3 e l’articolo 20 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU; RS 0.103.2) sanciscono tale principio, che si può ritrovare inoltre agli articoli 10 e 17 in combinato disposto con l’articolo 36 Cost.
Le esigenze minime obbligano i fornitori di media contemplati dalla LME a rispettare i diritti fondamentali. Nelle relazioni tra privati vige quindi l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, come previsto all’articolo 35 capoverso 3 Cost. (cfr. messaggio concernente la revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002, FF 2003 pag. 1497). Si tratta di esigenze passibili di condanna, applicabili non solo ai contributi mediatici (di tipo redazionale) ma anche alla pubblicità.
Le disposizioni del capoverso 2 a tutela della dignità umana e relative al divieto di discriminazione mirano in particolare a contrastare una strumentalizzazione o commercializzazione compromettente di esseri umani in quanto oggetti privi di una volontà propria. Inoltre, sono vietate tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo di applicazione della legge che sono immorali, esaltano la violenza in modo inadeguato o incitano all’odio contro gruppi specifici.
Il divieto di incitare all’odio si iscrive in un ampio consenso internazionale ed è sostenuto anche dalla Svizzera, si pensi ad esempio all’articolo 20 capoverso 2 del patto II dell’ONU o alla raccomandazione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa n. R (97) 20 sull’incitamento all’odio, adottata il 30 ottobre 1997. Si noti che il divieto di incitare all’odio non riguarda unicamente casi qualificabili come discorsi dell’odio a sfondo razziale nel senso stretto dell’articolo 4 capoverso 1 LRTV. Anche nel contesto delle basi di diritto internazionale addotte, nulla sta a indicare che le altre categorie, come ad