Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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esempio l’incitamento all’odio sulla base dell’appartenenza religiosa, della nazionalità o dell’orientamento sessuale di gruppi di persone, debbano essere trattate diversamente. Sarà compito dell’AIR differenziare concretamente le categorie in tale ambito. Alla luce della ricca giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), una violazione del divieto all’incitamento all’odio deve sempre essere soppesata con la massima cura tenendo conto del diritto fondamentale della libera espressione. Gli ostacoli all’accertamento di una violazione sono numerosi.
Il capoverso 3 concerne il principio della presentazione oggettiva, applicabile ai fornitori di media che mettono a disposizione contributi mediatici con un contenuto informativo, comprende i contributi mediatici lineari e quelli non lineari. La maggior parte dei casi che sono stati portati dinanzi all’AIRR concerne il principio dell’oggettività, e negli anni il collegio giudicante ha sviluppato una ricca giurisprudenza a tale proposito. Concretamente si tratta di fornire al pubblico, sulla base di un contributo e dei fatti e pareri trasmessi, un’immagine quanto più attendibile possibile in merito a una situazione o una tematica affinché possa farsi un’opinione propria in merito. L’AIRR si è espressa per la prima volta su un’offerta mediatica non lineare (un video della SRF disponibile su richiesta), nell’ambito della competenza per giudicare l’ulteriore offerta informativa della SSR attribuitale nel luglio 2016. Nel suo verdetto, l’AIRR spiega che a differenza delle trasmissioni radiotelevisive lineari, i contributi su richiesta dell’ulteriore offerta informativa non hanno carattere di programma poiché il pubblico ne fruisce in modo individuale. A tale proposito il principio dell’oggettività va relativizzato, poiché gli utenti di queste offerte sono liberi di riguardare il video o di consultare altre fonti. Andrebbero considerate anche le specificità relative alla messa a disposizione di video su richiesta, che si differenziano in parte dalle trasmissioni informative comparabili (decisione AIRR b.747 del 12 maggio 2017).
Il campo di applicazione del principio dell’oggettività concerne nello specifico i contributi mediatici con un contenuto informativo. Il settore dei contenuti puramente di intrattenimento non influenza invece la formazione dell’opinione del pubblico in una misura tale da rendere necessaria la protezione adducendo il principio dell’oggettività.
Analogamente all’articolo 4 capoverso 3 LRTV, il capoverso 4 formula obblighi in materia di contenuti per i contributi mediatici contemplati dalla LME allo scopo di garantire la tutela dello Stato e dell’ordine costituzionale. L’AIRR è raramente stata chiamata a esaminare la disposizione della LRTV, ad esempio in occasione di un reportage informativo su una conferenza stampa relativa al WEF di Davos tenuta da persone a viso celato (decisione dell’AIRR b. 486 del 14 maggio 2004). In tale ambito sono già applicabili numerose disposizioni del titolo dodicesimo (art. 258 segg.) e del titolo tredicesimo (art. 265 segg.) del Codice penale. Le sanzioni di regolamentazione dei media specifiche della legge in oggetto completano le disposizioni penali sulla tematica. Negli ultimi tempi si è manifestato un particolare potenziale di pericolo concernente la sicurezza interna ed esterna soprattutto a causa della crescente diffusione della propaganda terroristica. Anche la regolamentazione nazionale in materia di media dovrebbe pertanto prevedere misure idonee contro tali pericoli.
Art. 8 Protezione della gioventù
I fornitori di media elettronici contemplati dalla presente sono obbligati a tutelare la gioventù, come avviene anche in altri Paesi europei. Il campo di applicazione della legge comprende ora offerte mediatiche non lineari, che sono quindi tenute a proteggere la gioventù.
La disposizione è legata agli attuali lavori in corso per una nuova legge federale sulla protezione dei minori nell’ambito di film e videogiochi. Il progetto legislativo dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) mira a migliorare la protezione di bambini e giovani da contenuti compromettenti nel consumo di film e giochi informatici. Occorre una prassi unitaria per la Svizzera, in modo che un film o un videogioco abbia la stessa classificazione in materia di età in tutti i Cantoni e per tutte le forme di pubblicazione (su vettori mediatici, in proiezioni pubbliche, servizi su richiesta). A tutti gli attori del mercato dovrebbero applicarsi le stesse regole.