Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Poiché il campo d’applicazione della presente legge è cambiato rispetto a quello della LRTV, i programmi radiofonici che non adempiono alcun mandato di prestazioni non sottostanno più a disposizioni specifiche di diritto dei media intese alla protezione dei giovani. In tale contesto, come per tutti gli altri media non contemplati dalla legge, il diritto penale dovrebbe fornire il grado di protezione necessario, ad esempio con il divieto di rappresentazione di atti di cruda violenza sancito all’articolo 135 CP o il divieto di pornografia sancito all’articolo 197 CP.

Il capoverso 1 formula il principio della protezione dei media ed è quasi identico all’articolo 5 LRTV applicabile ai programmi televisivi.

Inoltre, il capoverso 2 elenca le misure tipiche che i fornitori di servizi mediatici devono adottare per garantire la protezione della gioventù. Oltre agli strumenti relativi all’orario di programmazione che entrano in gioco soprattutto per i programmi televisivi, e ai segnali acustici e i simboli ottici, sono previsti numerosi metodi come la messa a disposizione di sistemi di controllo dell’età, di filtraggio, di codificazione, sistemi di segnalazione e di e valutazione, nonché sistemi per il controllo da parte dei genitori.

In linea con l’obiettivo della legge federale sulla protezione dei giovani dai rischi dei media, ossia quello di garantire una classificazione unitaria in materia di età in Svizzera, il capoverso 3 impone ai fornitori di servizi mediatici che rientrano nel campo di applicazione della presente legge l’obbligo per lo Stato di applicare per la valutazione dei contenuti sistemi di classificazione riconosciuti in Svizzera. Si tiene così conto delle critiche espresse nel rapporto «giovani e media» del Consiglio federale del 13 maggio 2015, secondo cui la LRTV non conterrebbe prescrizioni relative a caratterizzazioni generali in materia di età. All’occorrenza, il Consiglio federale può concretizzare i sistemi di classificazione da applicare a livello di ordinanza.

Art. 9 Adattamento per le persone affette da una disabilità sensoriale

Il capoverso 1 riprende gli obblighi già applicabili alle emittenti di programmi televisivi nazionali e destinati alle regioni linguistiche in base all’articolo 7 capoverso 3 LRTV, affinché in considerazione delle basi di diritto internazionale menzionate si eviti di fare un passo indietro nell’ambito dei servizi mediatici per le persone affette da disabilità sensoriali e possa essere assicurata la continuità. Al contempo si tiene conto delle esigenze delle associazioni di disabili, che chiedono di poter fruire anche dei contenuti di intrattenimento che non hanno carattere di servizio pubblico.

Secondo il capoverso 2, occorrerà concretizzare mediante ordinanza e concessione o accordi sulle prestazioni in base a quale portata e con quali mezzi idonei i fornitori di media interessati possano disporre di servizi per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali. In tale contesto sono applicate misure tradizionali in ambito audiovisivo, ossia sottotitolaggio, lingua dei segni e descrizione audio. Sono inoltre ipotizzabili altre misure tecniche (ad es. una navigazione semplificata o una migliore accessibilità dei siti Internet, ecc.). Concretamente si tratterà di tenere conto nei singoli casi del formato mediatico, dello stato della tecnica e della finanziabilità.

Alla SSR e ai fornitori di media con un accordo di prestazioni si applicano disposizioni particolari (cpv.3, cfr. art. 20 cpv. 2 e 23 cpv. 3).

Art. 10 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici

Il diritto alla sintesi di cui all’articolo 72 LRTV viene esteso e non si applicherà più soltanto ai fornitori di programmi televisivi, ma anche a tutti i fornitori di media ai sensi della presente legge. Il suo scopo è quello di garantire un equilibrio degli interessi tra gli aventi diritto (soprattutto federazioni sportive e organizzatori di avvenimenti sportivi), i fornitori di media e il pubblico. La disposizione tutela il libero accesso del pubblico alle informazioni relative ad avvenimenti pubblici. Consente di soddisfare le esigenze della popolazione in materia di informazione e non comporta alcun intervento sproporzionato nella libertà economica dell’organizzatore di eventi e dei suoi partner contrattuali. Il diritto alla sintesi si è dimostrato efficace in Svizzera.