Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Rientrano negli avvenimenti pubblici ai sensi del capoverso 1 tutti gli avvenimenti in Svizzera che per volontà dell’organizzatore devono potenzialmente essere accessibili a tutti, ciò comprende anche gli avvenimenti imprevisti. Non deve essere concesso alcun diritto alla sintesi se il titolare del diritto esclude qualsiasi copertura audiovisiva. Possono essere imposte restrizioni in virtù del diritto d’autore.

Il capoverso 2 obbliga l’organizzatore di avvenimenti e il fornitore di media titolare di diritti esclusivi a fare in modo che qualsiasi fornitore di media interessato possa far valere il suo diritto alla sintesi. Sottostanno a un obbligo legale di contrarre fondato sul diritto pubblico. Gli aventi diritto devono tollerare la presenza fisica degli altri fornitori di media (accesso fisico, lettera a) e lasciare loro il segnale per allestire una sintesi (accesso al segnale, lett. b). Per l’accesso al segnale, il fornitore di media che beneficia del diritto alla sintesi deve indicare l’origine dell’immagine in movimento. È tenuto a saldare le spese aggiuntive per la trasmissione del segnale, ma non a fornire un risarcimento per i diritti di esclusiva.

La COMME, secondo il capoverso 3, è responsabile affinché il titolare di diritti di esclusiva garantisca il diritto alla sintesi. Il diritto alla sintesi serve a equilibrare gli interessi e in particolare a garantire l’accesso della popolazione a determinati contenuti mediatici. Grazie alla sua indipendenza dagli influssi statali ed economici la COMME può soddisfare al meglio gli interessi del pubblico.

Art. 11 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

L’obbligo per i fornitori di media di rendere accessibili a un vasto pubblico gli avvenimenti di grande importanza sociale senza barriere a pagamento si fonda sul diritto europeo. È stato sviluppato circa 20 anni fa per contrastare le emergenti offerte televisive a pagamento che offrivano la cronaca esclusiva di avvenimenti sportivi in diretta.

Tale obbligo sta tornando di attualità. Sia i fornitori di servizi di radiocomunicazione sia altri servizi basati su Internet acquistano sempre più diritti di esclusiva per la trasmissione diretta di avvenimenti sportivi popolari. Affinché non tutte le trasmissioni sportive siano a pagamento, nell’ottica del servizio pubblico occorre continuare a garantire un’offerta minima gratuita.

Per questi motivi la disposizione di legge di cui all’articolo 73 LRTV è trasposta nella LME. Non si applica però unicamente alle emittenti televisive, ma a tutti i fornitori di media ai sensi della LME.

Un’estensione ai servizi non lineari non è tuttavia richiesta dal diritto europeo, poiché la trasmissione in diretta di avvenimenti sportivi rientra tradizionalmente nelle offerte mediatiche lineari.

Un avvenimento di grande importanza sociale ha luogo di regola quando un evento può risvegliare l’interesse di persone al di fuori del pubblico specializzato interessato. In Svizzera questo concerne solo gli eventi sportivi significativi.

La «maggior parte del pubblico» menzionata al capoverso 1 è raggiunta quando il rispettivo evento può essere captato in ciascuna regione linguistica dalla maggioranza delle economie domestiche con una connessione via cavo (secondo l’art. 71 cpv. 1 ORTV, dall’80 per cento). Non deve essere garantita solo la potenziale raggiungibilità tecnica del pubblico, ma l’evento deve anche essere accessibile mediante l’infrastruttura di ricezione esistente.

Secondo il capoverso 2, il Dipartimento tiene una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale; attualmente la lista comprende esclusivamente eventi sportivi rilevanti (cfr. allegato 2 dell’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione; RS 780.401.11).

Al capoverso 3 si trova una clausola di reciprocità, che va considerata anche alla luce delle disposizioni della CETT. I fornitori di media svizzeri sono obbligati a tenere conto anche delle liste degli altri Stati della CETT e a non ostacolare la libera ricezione delle cronache relative a tali avvenimenti.