Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Art. 12 Obblighi in materia di sostegno

Il disciplinamento di cui all’articolo 7 capoverso 1 ORTV continua ad applicarsi. Persegue un obiettivo di politica culturale, ossia il rafforzamento di un’industria cinematografica e televisiva europea per poter rimanere concorrenziale su questo significativo mercato. Nella LRTV gli obblighi (quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti, promozione cinematografica) si limitavano alle emittenti con programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche. Alla SSR si applicavano le disposizioni specifiche ai sensi della concessione.

Il capoverso 1 si applica ai fornitori di programmi televisivi nazionali e a livello di regione linguistica, mentre alla SSR e ai fornitori di media con un accordo sulle prestazioni si applicano disposizioni particolari (cpv. 4). Non è applicabile a emittenti televisive locali che non sono collegate a una rete nazionale (cfr. art. 18 direttiva SMA). L’esigenza di cui alla lettera a, ossia di riservare a opere svizzere o comunque europee «una parte sostanziale del tempo d’antenna» lascia ai fornitori un certo margine di manovra quanto al principio di proporzionalità nell’applicazione obbligatoria del sistema delle quote. Non può però essere interpretata in modo tale che le emittenti televisive interessate possano determinare come meglio credono la portata delle prestazioni da fornire. Esse devono adempiere le relative prescrizioni minime, per quanto loro possibile, e renderne conto. All’occorrenza sono tenute a illustrare in quale misura l’adempimento delle prescrizioni è per loro irragionevole. I motivi per cui un emittente può non rispettare la quota sono di ordine redazionale, economico o legati ai telespettatori. È pertanto ipotizzabile che le offerte tematicamente delimitate siano esonerate dall’obbligo. Inoltre, la diffusione di notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext non è presa in considerazione nella «parte sostanziale del tempo d’antenna», conformemente all’articolo 16 capoverso 1 e 17 direttiva SMA e all’articolo 10 capoverso 1 CETT. Il Consiglio federale ha ripreso tale disposizione nell’articolo 5 capoverso 2 ORTV. I semplici canali di notizie o di sport non sono quindi tenuti all’adempimento di tale obbligo.

Il rafforzamento dei realizzatori indipendenti ai sensi della lettera b fornisce anche un contributo alla pluralità nell’ambito della creazione dei programmi. I dettagli saranno stabiliti dal Consiglio federale all’interno dell’ordinanza. Vi è da attendersi che esso prevedrà di nuovo, analogamente alle disposizioni di cui all’articolo 17 direttiva AVMS e all’articolo 5 capoverso 1 lettera b ORTV, che una parte sostanziale vada riservata alle opere più recenti, ossia quelle la cui produzione risale a meno di 5 anni prima.

Anche il capoverso 2 pone l’accento su questioni di natura culturale e politica. I fornitori di programmi radiotelevisivi nazionali e destinati alle regioni linguistiche che trasmettono lungometraggi, documentari o film d’animazione nel loro palinsesto sono obbligati a sostenere il cinema svizzero, mentre alla SSR e ai fornitori di media con un accordo sulle prestazioni si applicano disposizioni particolari (cpv. 4). Non soltanto il settore cinematografico, ma anche quello televisivo deve promuovere i film nazionali e la pluralità delle offerte cinematografiche. Nel suo tenore la disposizione corrisponde all’articolo 7 capoverso 2 LRTV. Come sinora, le emittenti televisive interessate sono tenute a destinare annualmente il quattro per cento dei loro proventi lordi alla promozione delle produzioni cinematografiche svizzere indipendenti. Se la quota investita è inferiore, l’UFCOM riscuote presso i fornitori soggetti all’obbligo una tassa di compensazione, che corrisponde alla differenza tra le sue spese a favore del cinema e la quota massima del quattro per cento. Tale tassa è destinata unicamente al finanziamento della promozione cinematografica (cpv. 5). Le emittenti interessate devono rendere conto dell’adempimento dei propri obblighi (art. 99); le informazioni errate possono essere oggetto di una sanzione amministrativa.

Sottostanno agli obblighi di promozione ai sensi del capoverso 3 anche i fornitori di programmi televisivi esteri se propongono finestre di programma svizzere e diffondono lungometraggi, documentari o film d’animazione nel loro programma.