Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

3.3 Titolo terzo: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 13 Riconoscibilità della pubblicità

Capoverso 1: la separazione tra i contenuti redazionali e pubblicitari è un principio di fondo della trasparenza ai fini della protezione del pubblico. Tale principio è ripreso dal diritto vigente. Particolari forme pubblicitarie (pubblicità a schermo diviso, pubblicità virtuale, pubblicità mirata, native advertising, ecc.) saranno disciplinate a livello di ordinanza come avviene già oggi (cpv. 2).

Il capoverso 3 serve anche a separare la pubblicità e i contenuti redazionali. La norma corrisponde in linea di principio al diritto vigente, si rinuncia però all’odierna deroga per le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati. Come sinora il Consiglio federale può prevedere eccezioni, ad esempio per i programmi televisivi senza mandato di prestazioni può limitare tale disposizione ai collaboratori che compaiono nei contributi mediatici relativi a notizie o all’attualità politica.

Art. 14 Divieti in materia di pubblicità

I divieti in materia di pubblicità già sanciti nella LRTV nell’ambito del tabacco, dell’alcol e degli agenti terapeutici sono in linea di principio mantenuti.

I divieti di pubblicità ai sensi del capoverso 1 lettere a e b fissano esigenze specifiche quanto al contenuto della pubblicità (pubblicità che offende le convinzioni religiose o politiche; pubblicità che induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale) e corrispondono all’articolo 10 capoverso 4 LRTV. I divieti di pubblicità si estendono a tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo di applicazione della nuova legge.

Capoverso 2 lettera a: Il divieto di pubblicità politica serve innanzitutto a impedire che la formazione democratica dell’opinione pubblica sia influenzata unilateralmente da attori economici in posizione dominante. Anche l’indipendenza dei fornitori di media da influenze politiche deve essere garantita. Il divieto figura già nella LRTV ed è esteso a tutti i media disciplinati dalla nuova legge.

Poiché i programmi radiofonici lineari senza mandato di prestazioni non sottostanno alla LME, in futuro non saranno più sottoposti a tale divieto. Le radio senza mandato di servizio pubblico saranno quindi equiparate alle offerte online odierne (Internet, social media, ecc.).

Il divieto di pubblicità per le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano (capoverso 2 lettera b) è inteso a garantire la pace confessionale. È ripreso dal diritto vigente e si

estende all’intero campo di applicazione della legge.

In futuro questo divieto non si applicherà più ai programmi radiofonici lineari senza mandato di prestazioni. Si garantisce così il pari trattamento rispetto ai media online senza mandato di prestazioni.

Capoverso 2 lettera c: Il divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco andrà armonizzato con la legge sui prodotti del tabacco. Secondo l’avamprogetto della legge sui prodotti del tabacco (AP-LPTab3), la pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche con o senza nicotina e gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco è vietata alla radio e alla televisione (art. 17 cpv. 3 AP-LPTab). Inoltre, anche i prodotti da fumo a base di erbe – con o senza nicotina – rientrano nel divieto (cfr. art. 3 lett. a AP-LPTab). Infine, la pubblicità per i prodotti menzionati è vietata nei siti Internet gratuiti (art. 17 cpv. 2 lett. b n. 1 e 2 AP-LPTab). Rispetto alla regolamentazione odierna ciò comporta un’estensione del divieto in materia di pubblicità.

3 Avamprogetto di legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche posto in consultazione, versione di dicembre 2017, consultazione dall'8 dicembre 2017 al 23 marzo 2018