Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
La possibilità di non ancorare tale divieto nella LME e di riferirsi unicamente alla regolamentazione della pubblicità che figura nella futura legge sui prodotti del tabacco è anch’essa stata esaminata e respinta. Tale variante comporterebbe svantaggi sostanziali: secondo l’AP-LPTab, la vigilanza sarebbe di competenza delle autorità cantonali. Poiché la LME tratta in parte di fattispecie transfrontaliere, sarebbe complesso determinare la competenza svizzera per un’autorità diversa dall’autorità di vigilanza sui media.
I programmi radiofonici lineari senza mandato di prestazioni rientreranno in futuro nel campo di applicazione della legge sui prodotti del tabacco, saranno quindi soggetti alle disposizioni in materia di pubblicità e alla vigilanza in base alla AP-LPT.
Capoverso 2 lettera d: Il divieto di pubblicità per le bevande distillate è stato ripreso dal diritto vigente e si applica a tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo di applicazione della LME. Sulla base del capoverso 5, a tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può prevedere ulteriori limitazioni, ad esempio regole per la diffusione di pubblicità per le bevande alcoliche (cfr. art. 16 ORTV) o un divieto di pubblicità nell’ambito delle trasmissioni indirizzate ai minorenni.
Sono state esaminate e respinte le proposte di rinunciare a pubblicizzare bevande alcoliche nella legge in oggetto e di riferirsi unicamente alla regolamentazione della pubblicità che figura nella legge sull’alcool. Tale variante eliminerebbe alcuni doppioni nell’ambito della pubblicità per le bevande distillate, ma comporterebbe anche numerosi inconvenienti: siccome la LME tratta in parte di fattispecie transfrontaliere, sarebbe complesso determinare la competenza svizzera per un’autorità diversa dall’autorità di vigilanza sui media; inoltre, il tutto dovrebbe essere coordinato con tale autorità. In aggiunta, sono previste restrizioni in merito alla diffusione di pubblicità per bevande alcoliche che non rientrano nel campo di applicazione della legge, ad esempio pubblicità per quelle bevande alcoliche non disciplinate nella legge sull’alcool. In questo modo l’autorità di vigilanza sui media sarebbe responsabile di alcuni aspetti della pubblicità relativa alle bevande alcoliche.
I programmi radiofonici lineari senza mandato di prestazioni saranno ora disciplinati dalle disposizioni in materia di pubblicità e vigilanza ai sensi della legge sull’alcool, che vieta la pubblicità di bevande spiritose alla radio.
Capoverso 3 lettere a e b: le limitazioni pubblicitarie e le televendite nel settore medico sono riprese dalla LRTV e leggermente modificate. I divieti in materia di pubblicità sono limitati ai medicamenti; la LRTV utilizza, nella versione tedesca, il concetto di «Heilmittel», ossia agente terapeutico, che comprende medicamenti e dispositivi medici, mentre la versione francese utilizza il termine «médicament», ossia medicamento. Per tutte le offerte mediatiche secondo il campo di applicazione vige così un divieto di pubblicità per i medicamenti delle categorie di dispensazione C, D ed E (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. a della legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici [LATer; RS 812.21] e art. 14 dell’ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti [OPuM], RS 812.212.5) e un divieto di televendite per medicamenti di tutte le categorie di dispensazione.
I divieti disciplinati al capoverso 4 concernenti la pubblicità occulta e quella subliminale sono ripresi dal diritto vigente e si applicano a tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo di applicazione della LME.
Non viene invece ripreso il divieto di pubblicità attualmente sancito dall’articolo 10 capoverso 4 lettera b LRTV per quanto concerne la pubblicità fallace o sleale, poiché tale aspetto è già interamente coperto dalla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). La CETT sottintende un divieto di pubblicità (art. 11 cpv. 1 e 2), la direttiva SMA invece no.
Il capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a limitare la pubblicità a tutela della salute e dei minorenni, ad esempio attraverso regole relative alla diffusione di pubblicità per bevande alcoliche, a un divieto di pubblicità per trattamenti medici per cui occorre una ricetta medica o a un divieto generale di televendita per tutti i trattamenti medici (cfr. a tale proposito la regolamentazione europea, art. 15 n. 3 e 5 CETT, art. 9 cpv. 1 lett. f e art. 21 direttiva SMA).