Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Art. 15 Inserimento, durata e portata della pubblicità
La regolamentazione relativa all’introduzione, alla durata e alla portata della pubblicità serve in primo luogo a proteggere i fruitori di media. La regolamentazione odierna all’articolo 11 LRTV («Inserimento nei programmi e durata della pubblicità») viene estesa con l’aggiunta del concetto di «portata» perché i concetti impiegati finora non coprono l’intero spettro delle offerte mediatiche non lineari.
Per le offerte mediatiche lineari, il capoverso 1 conferma il principio secondo cui la pubblicità (incluse le televendite) deve essere introdotta tra i contenuti mediatici redazionali e trasmessa in blocchi. La disposizione corrisponde al diritto vigente e fa riferimento ai programmi televisivi (lineari). I dettagli relativi agli intermezzi pubblicitari sono come oggi delegati al Consiglio federale, che deve assicurare che gli intermezzi pubblicitari non pregiudichino l’integrità complessiva e il valore del contributo mediatico interessato e non arrechino pregiudizio ai diritti degli aventi diritto (cpv. 3). Si orienterà alle prescrizioni minime della CETT (art. 13 cpv. 1 e 14 CETT, cfr. anche art. 20 cpv. 2 direttiva SMA). Il Consiglio federale regolamenterà anche i casi in cui gli spot pubblicitari possono essere diffusi isolatamente (cfr. a tale proposito art. 19 cpv. 2, art. 20 cpv. 1 direttiva SMA). Secondo il diritto vigente, tali spot devono essere diffusi tra una trasmissione e l’altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive (art. 18 cpv. 1 ORTV).
La limitazione della durata della pubblicità ad un massimo del 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di programma, prevista al capoverso 2, è stata ripresa dal diritto vigente. Occorre disciplinare a livello di ordinanza in quali casi si può derogare a tale principio. Sono ipotizzabili eccezioni per le offerte mediatiche lineari e senza mandato di prestazioni che non attraversano il confine. La regolamentazione è applicabile unicamente alle offerte mediatiche lineari. Il capoverso 4 disciplina invece le offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni.
Capoverso 3: Come già oggi, il Consiglio federale tiene conto di criteri precisi per la determinazione delle eccezioni di cui ai capoversi 1 e 2. L’approccio è esteso a tutti i fornitori di media che rientrano nel campo di applicazione della legge.
Per le offerte mediatiche non lineari con mandato di prestazioni, il Consiglio federale è incaricato di rilasciare disposizioni relative all’introduzione, alla durata e alla portata della pubblicità che servano lo stesso scopo di protezione (capoverso 4). Il Consiglio federale terrà conto delle specificità di questi contributi mediatici (testi, video on demand). La delegazione al Consiglio federale consente la flessibilità necessaria per poter reagire tempestivamente alle nuove possibilità in materia di pubblicità.
Art. 16 Sponsorizzazione
L’articolo prende in considerazione il rischio di influenze sul contenuto dei programmi redazionali e stabilisce le condizioni quadro affinché la formazione delle opinioni del pubblico possa avvenire in maniera obiettiva. I principi si applicano a tutte le offerte mediatiche che rientrano nel campo di applicazione della legge.
Il capoverso 1 stabilisce che un’influenza indebita da parte dello sponsor è inammissibile. La disposizione si applica già in base al diritto vigente.
La menzione dello sponsor all’inizio o alla fine del contributo mediatico (capoverso 2) contribuisce alla trasparenza e così alla libera formazione delle opinioni del pubblico. L’obbligo di menzione consente di palesare il rapporto di sponsorizzazione. La normativa è ripresa dalla LRTV ed estesa all’intero campo di applicazione della presente legge.
Art. 17 Divieti in materia di sponsorizzazione
La menzione degli sponsor non deve contenere elementi pubblicitari, vale a dire dichiarazioni di natura pubblicitaria (capoverso 1). La disposizione tiene conto del principio della separazione tra pubblicità e parte redazionale nei contributi mediatici ed è ripresa dal diritto vigente.