Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Secondo i capoversi 2 e 3 non devono figurare come sponsor le aziende la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti per i quali la pubblicità è vietata. Le persone fisiche o giuridiche cui si applica tale divieto sono quindi in ogni caso escluse dalla sponsorizzazione. Può trattarsi ad esempio di candidati alle elezioni, partiti politici, chiese nonché produttori di sigarette e di bevande spiritose.
La sponsorizzazione di contributi mediatici di attualità o a contenuto politico è vietata (capoverso 4). La disposizione è ripresa dalla LRTV ed estesa all’intero campo di applicazione della legge.
Art. 18 Inserimento di prodotti
Si è rivelato opportuno considerare l’inserimento di prodotti come una forma di sponsorizzazione, in quanto le disposizioni in materia si applicano pienamente all’inserimento di prodotti. A tale inserimento è collegata una presenza in un contributo mediatico di tipo redazionale: occorre quindi prestare particolare attenzione al principio della separazione della pubblicità. Il Consiglio federale, in ragione della norma di delega, rilascerà le disposizioni speciali e complementari necessarie. In tal senso si orienta da un lato alle disposizioni dell’ORTV (art. 21), che si sono dimostrate efficaci, e dall’altro alle disposizioni minime europee. L’ordinanza fissa esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di citazione, che non si applicano all’inserimento di prodotti dal valore irrisorio. Oltre ai contributi mediatici non sponsorizzabili, l’inserimento di prodotti non è ammesso nemmeno nei contributi mediatici seguenti: contenuti mediatici per bambini, documentari, contributi mediatici di tipo religioso.
Art. 19 Pubblicità rivolta ai minorenni
L’articolo prende in considerazione il particolare bisogno di tutela di bambini e giovani. Corrisponde all’odierno articolo 13 LRTV.
Il capoverso 1 formula principi sulla forma della pubblicità che si rivolge a, o in cui compaiono, minorenni. Il Consiglio federale intende concretizzare le misure di protezione nell’ordinanza. Sono considerate come minorenni le persone al di sotto dei 18 anni.
Capoverso 2: il divieto assoluto di interruzioni per i contributi mediatici per bambini tiene conto del fatto che questi ultimi hanno spesso difficoltà a percepire la differenza tra contenuti redazionali e commerciali all’interno di un’offerta mediatica. Il divieto si è finora dimostrato efficace e sarà esteso all’intero campo di applicazione della legge. Per «bambini» si intendono le persone di età inferiore ai 12 anni.
Capoverso 3: Il divieto di pubblicità per televendite che si rivolgono specificatamente ai minorenni è ripreso dal diritto vigente ed esteso all’intero campo di applicazione della LME.
3.4 Titolo quarto: SSR e fornitori di media con accordo sulle prestazioni
3.4.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 20
Il principio della pluralità di cui al capoverso 1 si applica unicamente ai contributi mediatici della SSR e dei fornitori di media con un accordo sulle prestazioni e le cui offerte devono rappresentare nell’insieme la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni. In questo modo è garantita l’esistenza di un’offerta di base e pluralista quanto a prestazioni del servizio pubblico. Al contrario è corretto, considerato il numero di offerte mediatiche resesi nel frattempo disponibili, non estendere a ulteriori attori mediatici il principio della pluralità.