Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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Sinora la LRTV imponeva a determinate emittenti televisive l’obbligo di rendere le loro trasmissioni accessibili alle persone affette da disabilità visive o uditive. Il capoverso 2 tiene conto dello sviluppo tecnologico anche in questo settore: tali esigenze saranno infatti estese anche alle offerte mediatiche non lineari.

Per le persone affette da una disabilità sensoriale l’adattamento dei contenuti diffusi in via elettronica costituisce una prestazione centrale del servizio pubblico in ambito mediatico. La SSR non è la sola a sottostare a obblighi molto estesi (art. 23 cpv. 3). Tutte le offerte mediatiche fornite in modo lineare e non lineare e che beneficiano di un sostegno finanziario devono contribuire all’integrazione sociale delle persone affette da disabilità sensoriali. La disposizione risponde anche alle esigenze fondamentali della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3), che mira a impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Questo nuovo obbligo per i contenuti mediatici di servizio pubblico non modifica l’articolo 14 capoverso 4 LDis, che continua pertanto ad essere applicabile. La Confederazione può promuovere misure che consentono l’accesso a trasmissioni televisive alle persone con disabilità uditive o visive.

La nuova esigenza è rilevante anche nel quadro degli obblighi internazionali della Svizzera. Coincide con gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore per la Svizzera in qualità di Stato contraente dal 15 maggio 2014 (CDPD; RS 0.109). Gli Stati che vi hanno aderito sono tenuti, in base all’articolo 21 CDPD, a prendere misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta. I mass media, e quindi anche quelli che diffondono informazioni tramite Internet, devono strutturare le loro prestazioni in modo da renderle accessibili alle persone affette da disabilità. Secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettere a e b CDPD, gli Stati contraenti devono consentire alle persone con disabilità di prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e prendere tutte le misure appropriate per assicurare che esse abbiano da un lato accesso ai materiali culturali in forme accessibili e dall’altro abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali.

Il capoverso 3 conferisce ora al Consiglio federale la possibilità di prevedere quote fisse per le opere svizzere ed europee anche per i fornitori di media con un accordo sulle prestazioni (cfr. art. 12). Il Consiglio federale può così all’occorrenza far applicare il principio secondo cui tali offerte mediatiche contribuiscono a promuovere il settore nazionale. D’altro canto, ha la possibilità di estendere alle offerte non lineari l’obiettivo di politica culturale riconosciuto a livello europeo che consiste nel promuovere le opere europee.

Capoverso 4: In situazioni particolari, comunicati urgenti della polizia, comunicati d’allarme ufficiali e soprattutto istruzioni sul comportamento da adottare devono raggiungere tempestivamente l’intera popolazione svizzera. La disposizione obbliga tutti i fornitori di media con concessione o accordo sulle prestazioni a contribuire alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici, alla sicurezza della popolazione e a trasmettere determinati comunicati delle autorità. Nell’ordinanza andrà precisato che l’informazione deve essere fornita unicamente nella zona in cui sussiste un pericolo.

I fornitori di media con offerte lineari (radio/TV) inseriscono i comunicati nel loro programma. Occorre tuttavia garantire che i comunicati di polizia inseriti nell’offerta lineare non compaiano più in caso di fruizione differita. I fornitori di media con offerte non lineari possono ad esempio mostrare il comunicato in forma di pop-up o di comunicazione flash sul loro sito. L’autorità che ha ordinato i comunicati è responsabile di loro contenuti (cpv. 5).