Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 23 Contenuti destinati a determinati gruppi della popolazione

Siccome soprattutto il pubblico giovane tende a rivolgersi maggiormente alle offerte in Internet a scapito dei media classici, per il servizio pubblico è un’ardua impresa raggiungere in futuro tutta la popolazione con le sue offerte informative e continuare a garantire la funzione d’integrazione e di promozione dell’identità. Pertanto la SSR è tenuta, in base al capoverso 1, a offrire ai giovani un orientamento indipendente e commisurato all’età. Contribuisce alla loro partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale.

A fronte del numero crescente di persone con retroterra migratorio che vivono in Svizzera, in base al capoverso 2 la SSR ha l’obbligo di considerare tali persone nei propri contributi mediatici e di trasmettere contenuti a sostegno dell’integrazione favorendo la comprensione reciproca. In questo modo illustra le realtà di vita dei diversi gruppi della popolazione e migliora la loro visibilità.

La SSR era tenuta già ora a considerare le esigenze delle persone affette da disabilità sensoriali (art. 24 cpv. 3 LRTV). Il capoverso 3 si spinge oltre e chiede che la SSR miri a un accesso con pari diritti alle sue offerte mediatiche.

Art. 24 Esigenze sotto il profilo qualitativo

Rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità conformemente al capoverso 1 sono da intendere in quanto esigenze di qualità che a loro volta includono diversi aspetti qualitativi. I criteri in materia di qualità si basano su definizioni scientifiche generalmente riconosciute. Con «accessibilità» ci si riferisce in primo luogo alla reperibilità, ad esempio su Internet.

Capoverso 2: La SSR sottopone la propria offerta informativa a controlli della qualità interni ed esterni e ne pubblica i risultati. Queste analisi vertono sui processi di lavoro per la produzione dei contenuti informativi, compresi gli eventuali algoritmi utilizzati, per quanto sia possibile per la SSR. Ciò contribuisce a far sì che i programmi soddisfino le elevate esigenze di qualità.

Art. 25 Orientamento alle regioni linguistiche

In base al capoverso 1 la SSR deve rivolgere le sue offerte mediatiche al pubblico delle regioni linguistiche. La concentrazione sulle regioni linguistiche garantisce da un lato che queste ultime abbiano gli stessi diritti e dispongano di contributi mediatici di qualità elevata; dall’altro sottolinea l’importanza del compito di integrazione della SSR; deve anche impedire che le tematiche locali beneficino di un trattamento preferenziale. La disposizione rispecchia la frammentazione a livello di regioni linguistiche del mercato mediatico svizzero e la relativa logica della strategia di servizio pubblico della legge, che chiede alla SSR una copertura su vasta scala per la popolazione sotto il profilo dei media elettronici. I contributi mediatici che si rivolgono a un pubblico ristretto sottostanno a dei limiti: presuppongono l’approvazione della Commissione e si limitano, sotto il profilo dei contenuti, ai settori della politica,

dell’economia e della cultura (cfr. capoverso 6).

Il capoverso 2 corrisponde ampiamente alle disposizioni odierne concernenti il mandato di programma della SSR (art. 24 cpv. 1 e 2 LRTV), che presuppongono un’equivalenza delle offerte mediatiche tra Svizzera tedesca, romanda e italiana. II romancio deve essere considerato in maniera adeguata.

Capoverso 3: Il plurilinguismo e la diversità culturale costituiscono un elemento centrale dell’identità svizzera. La promozione dello scambio tra regioni linguistiche è pertanto un compito chiave tradizionale ed essenziale della SSR. Con il suo lavoro informativo, la SSR contribuisce notevolmente a rafforzare la comprensione tra le regioni linguistiche.

La legge stessa chiede al capoverso 4 un’offerta minima quanto a programmi lineari, per garantire che siano tenute in considerazione anche le persone con abitudini di fruizione tradizionali. La legge prescrive pertanto che nelle tre regioni linguistiche Svizzera tedesca; Svizzera romanda e Svizzera italiana sia previsto almeno un programma radiofonico e televisivo (lineare).