Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Il capoverso 5 corrisponde alla disposizione odierna concernente il mandato di programma della SSR (art. 24 cpv. 5 LRTV) e limita in primo luogo l’uso del dialetto alla Svizzera tedesca.
Il capoverso 6 consente alla SSR in particolare di continuare ad offrire i suoi radiogiornali regionali. Le disposizioni quantitative o temporali relative a queste informazioni regionali sono stabilite nella concessione.
Art. 26 Rilascio e adeguamento della concessione
L’autorità concedente sarà ora la Commissione e non più il Consiglio federale. Se ad oggi il governo ha giudicato, da un punto di vista della politica mediatica, quali prestazioni sono necessarie per le esigenze del servizio pubblico, queste in futuro saranno determinate da un’autorità specializzata indipendente dallo Stato.
Secondo il capoverso 1, prima del rilascio della concessione o di una modifica di notevole portata, si procede a una consultazione pubblica, procedura che non sottostà al diritto sulla consultazione. La Commissione dispone della necessaria flessibilità quanto alla cerchia di destinatari, alla forma e alle scadenze.
Il capoverso 2 disciplina le modifiche alla concessione nel caso in cui i rapporti effettivi o giuridici siano mutati o ciò sia necessario per tutelare importanti interessi (così già all’art. 25 cpv. 5 LRTV). Quando la SSR subisce un pregiudizio economico alla SSR, un indennizzo adeguato è versato dalla Confederazione.
Art. 27 Pubblicità e sponsorizzazione nelle offerte mediatiche della SSR
La pubblicità e la sponsorizzazione nelle offerte mediatiche della SSR sottostanno a disposizioni supplementari. Si tratta infatti di garantire la qualità del servizio pubblico e tenere conto degli interessi commerciali delle altre imprese mediatiche (finanziamento asimmetrico).
Capoverso 1: Come finora, le radio della SSR devono essere prive di pubblicità. Il divieto di pubblicità online sarà ora sancito nella legge.
Capoverso 2: Il Consiglio federale è autorizzato a limitare ulteriormente la pubblicità e le sponsorizzazioni per la SSR. Ciò consente di reagire tempestivamente a una realtà pubblicitaria in continuo mutamento. Il Consiglio federale disciplina la pubblicità nelle offerte della SSR con riguardo verso le altre aziende mediatiche. Tenuto conto degli sviluppi dinamici del mercato, la SSR dovrebbe beneficiare di una certa stabilità per poter generare introiti pubblicitari.
Nella pratica, è necessario che il Consiglio federale continui a disciplinare in modo più severo il tempo di pubblicità nella televisione lineare (ad es. nessuna pubblicità dalle ore 20) e gli intermezzi pubblicitari. La pubblicità a schermo diviso e le televendite devono continuare a essere vietate.
Quanto a pubblicità e sponsorizzazione, il Consiglio federale dispone pertanto di diversi elementi di gestione, che vanno dalla fissazione di un tetto massimo per la cifra d’affari a una limitazione temporale, fino all’introduzione di divieti.
3.4.2.2 Sezione 2: Collaborazione
Art. 28 Collaborazione in ambito culturale
Capoverso 1: L’adempimento delle prestazioni da parte della SSR nel settore della cultura richiede una stretta collaborazione della SSR con gli operatori culturali, in particolare nel settore cinematografico e musicale. Si mira in primo luogo a far sì che la SSR e le federazioni del settore cinematografico e musica e possano accordarsi loro stesse in merito alla portata e alle modalità della collaborazione, come avviene oggi per i film con il «Pacte de l’audiovisuel» e per la musica con la «Carta della musica