Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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svizzera». In mancanza di una soluzione adeguata, la Commissione può stabilire esigenze nella concessione SSR e fissare quote minime per la presa in considerazione del cinema svizzero e della musica svizzera nelle offerte della SSR.
Il capoverso 2 contiene una disposizione chiara relativa alla collaborazione con l’industria audiovisiva svizzera indipendente. Una disposizione di questo tipo mancava nella LRTV. Ora la Commissione disporrà della competenza per prescrivere alla SSR una quota per l’attribuzione di mandati (produzioni su commissione e prestazioni tecniche cinematografiche) a fornitori indipendenti in Svizzera, qualora le dislocazioni della SSR dovessero rivelarsi insufficienti. La concessione può anche stabilire disposizioni in relazione ai siti di produzione. Un prospero settore indipendente deve poter contare, per le produzioni su commissione e le prestazioni tecniche cinematografiche, sulla collaborazione con la SSR, in particolare su un certo numero di produzioni su mandato. Corrisponde innanzitutto a un’esigenza culturale della Svizzera (di) poter disporre di un mercato animato da una molteplicità di fornitori che garantisca per la produzione di opere audiovisive di grande valore in Svizzera (16.4027 mozione Fluri «SSR e industria audiovisiva indipendente: rafforzare il mercato indipendente e la collaborazione evitando distorsioni di mercato» del 15 dicembre 2016). Mentre nell’ORTV 2007 (art. 5 cpv. 1 lett. b) o nella concessione SSR 2008 (art. 2 cpv. 6 lett. c e d) si parlava di industria audiovisiva indipendente o di produttori indipendenti, il testo di legge parla oggi di industria indipendente. La presente legge rinuncia al concetto di «emittente». Si chiede che il rilascio a produttori o aziende avvenga laddove l’attività principale non risiede nella produzione di offerte mediatiche ai sensi dell’articolo 4 lettera b.
Art. 29 Collaborazione con altre aziende nell’ambito del mandato di prestazioni
La disposizione disciplina la collaborazione della SSR con altre aziende mediatiche nel settore oggetto della concessione e nell’ambito dell’adempimento del mandato di prestazioni. A differenza dell’odierna interpretazione delle attività che rientrano nella concessione, oggi non si contano soltanto la semplice produzione e diffusione di offerte mediatiche, ma anche tutte le attività necessarie per la fornitura e il finanziamento dell’offerta informativa della SSR. Ciò ha in primo luogo conseguenze sulla valutazione dell’acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni; sono un presupposto per il cofinanziamento del servizio pubblico mediante introiti commerciali richiesto.
Il capoverso 1 stabilisce le condizioni quadro per la cooperazione della SSR con altre aziende mediatiche nell’ambito delle attività che rientrano nella concessione. Questo tipo di cooperazione può creare sinergie, rendere possibili le prestazioni oggetto della concessione o renderne più economica la realizzazione. A titolo di esempio si può citare la collaborazione della SSR con le emittenti radiofoniche private per l’introduzione della nuova tecnologia di diffusione radiofonica digitale e per la migrazione dalle OUC al DAB+. Le attività non devono però pregiudicare la fornitura di prestazioni da parte della SSR, né limitare la pluralità delle opinioni e dell’offerta, e nemmeno discriminare altre imprese mediatiche in maniera ingiustificata. La collaborazione di un’azienda dalle dimensioni della SSR con un’altra azienda mediatica ha spesso un impatto sulle altre aziende del settore e può potenzialmente svantaggiarle. Se ad esempio la SSR intraprende una cooperazione esclusiva con una particolare azienda mediatica, dovranno esserci ragioni oggettive per farlo. A livello giuridico una simile collaborazione può anche violare il diritto in materia di concorrenza o della concorrenza sleale.
Mentre in singoli casi la collaborazione è lasciata alla competenza informativa e imprenditoriale della SRR e deve orientarsi ai criteri di cui al capoverso 1, il capoverso 2 chiede, in caso di collaborazione regolare e continua nella produzione di offerte informative, un disciplinamento contrattuale, che necessita l’approvazione della Commissione. La disposizione disciplina modelli di cooperazione come quello odierno delle finestre, applicati ai canali TV di SRF zwei e SRF info, nei quali emittenti private (Presse TV AG e Alphavision AG) forniscono contenuti informativi sotto la propria responsabilità insieme alla SSR.
Il capoverso 3 sottopone a un obbligo di approvazione le partecipazioni, che rientrano nel diritto societario, della SSR ad altre aziende mediatiche e ad altre società, ma anche la creazione di società proprie. Tali impegni della SSR possono avere ripercussioni sulla fornitura dell’informazione, ma anche a livello finanziario. Nel caso delle partecipazioni si tratta in particolare di impegni nel settore dei servizi