Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Art. 70 Libertà di ricezione
La libertà di captare informazioni è un principio fondamentale che adempie una funzione inerente i diritti dell’uomo e la partecipazione democratica. A livello internazionale questo principio è sancito nell’articolo 10 CEDU, nell’articolo 19 del Patto II ONU e nell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in Svizzera nell’articolo 16 capoverso 3 Cost.
La disposizione corrisponde all’articolo 66 LRTV. Non solo è contro le restrizioni statali, ma può anche
– nel quadro della realizzazione dei diritti fondamentali tra privati secondo l’articolo 35 capoverso 3 Cost. – acquistare significato anche tra privati (ad es. tra locatore e locatario).
3.6 Titolo sesto: Sostegno indiretto ai media
Art. 71 Formazione e formazione continua
L’adempimento della funzione sociale e di politica istituzionale dei media presuppone solide conoscenze specifiche e professionalissimo giornalistico. La LRTV vigente prevede un sostegno alla formazione e alla formazione continua indipendente dallo Stato: istituti di formazione e formazione continua di tutte le regioni linguistiche ottengono dalla Confederazione sussidi per un valore complessivo di un milione di franchi all’anno. Grazie a questi mezzi finanziari sono in grado di proporre offerte di qualità nel settore del giornalismo informativo a prezzi accessibili. I corsi sovvenzionati incitano i media privati elettronici a formare i propri collaboratori, contribuendo così a un giornalismo di qualità.
Con l’evoluzione dei media, le necessità di formazione a livello delle competenze giornalistiche e degli standard giornalistici rimangono elevati. Sono aumentate le esigenze nei confronti del giornalismo, e quindi anche le offerte di formazione e di formazione continua. Si pensi allo sviluppo in relazione alla digitalizzazione, ossia al giornalismo multimediale, nuove forme narrative tese a raggiungere diversi gruppi di popolazione, al giornalismo dei dati, ecc.
I contributi sono versati su richiesta e destinati agli istituti di formazione e formazione continua che offrono corsi per gli operatori dei media elettronici (capoverso 2).
Art. 72 Organizzazioni di autoregolamentazione dei media elettronici
La legge crea ora una base per il sostegno finanziario delle organizzazioni di autoregolamentazione dei media elettronici. A titolo di esempio può essere menzionato il Consiglio svizzero della stampa che, in quanto organismo di autoregolamentazione del settore dei media, non solo è un’autorità di ricorso, ma contribuisce anche significativamente a trasmettere gli standard di deontologia giornalistica (diritti e doveri dei giornalisti). A causa delle sue attività, che comprendono anche dibattiti pubblici su temi inerenti l’etica dei media, contribuisce a sensibilizzare in merito alla grande importanza ricoperta dal giornalismo di qualità.
Art. 73 Agenzie di stampa
È inoltre possibile sostenere agenzie svizzere indipendenti che, viste le loro prestazioni vantaggiose (ad es. messa a disposizione di materiale professionale di base in formato di testo, audio o video) forniscono un contributo alla qualità giornalistica, in particolare dei piccoli media, e sono fondamentalmente aperti a tutti i fornitori di media interessati. I contributi sono versati su richiesta a organizzazioni senza scopo di lucro (capoverso 2). L’obiettivo del sostegno, ossia fornire un servizio informativo di base nell’ambito dei media elettronici, si differenzia da quello della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (RS 441.1) che offre alla Confederazione la possibilità di concedere aiuti finanziari a agenzie di stampa d’importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera.