Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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Art. 74 Soluzioni informatiche innovative
La digitalizzazione ha reso più permeabili i confini tra fornitori di contenuti mediatici, gestori delle infrastrutture e utenti. Ha moltiplicato l’offerta mediatica e frammentato l’utilizzazione. La visibilità e la reperibilità dei singoli contenuti o marchi mediatici è resa più difficile. Intermediari come Google e Facebook, sono potenti gruppi internazionali attivi sul mercato dei media che con l’utilizzo di algoritmi esercitano una grande influenza sull’offerta e sull’utilizzo dei media. A causa della loro posizione di forza sul mercato della pubblicità, mettono sotto pressione i classici fornitori di media, soprattutto la stampa.
In questo contesto è sensato prevedere misure di sostegno indiretto che, per ragioni economiche, prevedono un sostegno tecnologico ai fornitori di media. Di conseguenza, la nuova legge promuove delle soluzioni informatiche innovanti a condizione che queste non beneficino già di un altro sostegno finanziario pubblico. Le risorse finanziarie potrebbero ad esempio essere utilizzate per sviluppare, o esercitare temporaneamente, una piattaforma tecnica comune ai vari fornitori di media, allo scopo di rafforzare la piazza mediatica svizzera e mantenere la pluralità delle offerte e facilitare la loro reperibilità.
Questa possibilità di sostegno si limita a soluzioni informatiche destinate al settore e che servono alla preparazione, pubblicazione e diffusione di contenuti giornalistici professionali, importanti per la democrazia e la società e/o a una migliore reperibilità di questi contenuti.
Art. 75 Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i costi computabili per tutte le misure di sostegno indiretto ai media. Allo scopo di evitare un sostegno alla stampa contrario alla Costituzione, il Consiglio federale dovrà badare affinché siano considerate solo le prestazioni a favore dei media elettronici (capoverso 1). Per ogni scopo stabilisce la quota massima di costi computabili; tale quota corrisponde al massimo all’80 per cento (capoverso 2), nonché i criteri d’attribuzione (capoverso 3). I contributi versati sono prelevati dai proventi del canone per i media elettronici (capoverso 4).
3.7 Titolo settimo: Ricerca sui media e statistica
Art. 76
Il settore dei media si contraddistingue da una forte dinamica e una grande complessità in cui è particolarmente difficile guidare le imprese attraverso la transizione digitale. Una ricerca sui media indipendente e sostenuta dallo Stato permette al settore, al pubblico, alla COMME, all’UFCOM e al DATEC di reagire adeguatamente alle sfide poste. Senza i progetti di ricerca sostenuti dallo Stato, questi attori avrebbero grandi difficoltà a farsi un quadro attendibile delle prestazioni e degli sviluppi nel settore dei media. La ricerca sui media è finanziata dalle risorse generali della Confederazione.
L’UFCOM elabora una statistica in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Questa contiene le indicazioni di cui le autorità competenti necessitano per l’applicazione del diritto e l’osservazione del mercato (capoverso 2).
3.8 Titolo ottavo: Canone per i media elettronici
Il canone per i media elettronici corrisponde all’attuale canone radiotelevisivo che sarà introdotto con la revisione parziale della LRTV il 1° gennaio 2019. In base alla competenza della Confederazione sancita all’articolo 93 capoverso 1 Cost., oltre alla radio e alla televisione il legislatore prevede altri accordi sulle prestazioni nel campo dei media elettronici da sostenere attraverso tale canone.
Il canone radiotelevisivo secondo la revisione parziale della LRTV del 26 settembre 2014 è ripreso ai sensi della nuova legge che riprende fondamentalmente le attuali disposizioni legali (art. 68 – 70d LRTV).