Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine

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zione dei dati (capoverso 2). Il capoverso 1 contiene un’autorizzazione giuridica speciale per il trattamento dei dati e allo stesso tempo le pone un limite: il trattamento dati è possibile solo nel quadro dei compiti di vigilanza affidati dalla legge alle autorità.

3.10.2 Capitolo 2: Vigilanza sul contenuto dei contributi mediatici e diritto di ripresa nell’offerta mediatica

Dal 1983 la vigilanza sui contenuti dei programmi compete all’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Anche l’odierno articolo 93 capoverso 5 Cost. prevede la possibilità di interporre ricorso presso un’autorità indipendente di ricorso. Un aspetto determinante per l’indipendenza dall’amministrazione è stata la convinzione che la vigilanza sui programmi è un ambito sensibile che per motivi di politica statale e dei media non dovrebbe essere affidato all’Amministrazione federale.

Con la creazione della COMME sorge la domanda se sia ancora necessaria un’AIR autonoma, dato che anche il regolatore può agire in modo indipendente dallo Stato. Tuttavia la COMME è un’autorità d’esecuzione e di sorveglianza. L’AIR invece assume un ruolo simile a un tribunale, prende le sue decisioni seguendo una procedura particolare che si distingue da quella della PA fondamentalmente applicabile all’attività di vigilanza della COMME.

La procedura di ricorso in materia di programmi ha dato buona prova negli ultimi anni, l’autorità di milizia AIR è organizzata in modo snello e necessita quindi solo di poche risorse in quanto a personale, inoltre a livello di diritto procedurale e funzionale l’AIR si distingue dalla COMME, per questi motivi si è deciso che l’AIR debba continuare ad esistere quale istanza autonoma. Il suo raggio d’azione sarà adeguato al campo d’applicazione della presente legge.

3.10.2.1 Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione

Art. 104 Reclamo

Art. 105 Trattazione

Le norme vigenti della LRTV che si sono rivelate efficaci nella pratica, saranno riprese nella nuova legge e adeguate al suo campo d’applicazione. L’organo di mediazione ha una funzione di intermediario (capoverso 1), non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni (capoverso 2). Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione informa per iscritto le parti sul risultato (capoverso 3). La procedura è gratuita, salvo nel caso di reclamo temerario (capoverso 4).

3.10.2.2 Sezione 2: Procedura di reclamo dinanzi all’Autorità indipendente di ricorso in ma-

teria di media elettronici

Art. 106 Oggetto e motivo del ricorso

I motivi di ricorso corrispondono ai motivi che secondo l’articolo 104 capoverso 1 giustificano la presentazione di un reclamo. Corrispondono fondamentalmente ai motivi di ricorso attuali. Il campo d’applicazione materiale viene ora esteso o limitato all’ambito di disciplinamento della presente legge.

Concretamente è possibile fare ricorso contro contributi redazionali di fornitori di media titolari di una concessione o un accordo sulle prestazioni, nonché contro trasmissioni televisive lineari, con o senza accordo sulle prestazioni. Questa disposizione va oltre la legge attuale poiché potrà essere fatto ricorso anche contro le offerte informative dei media non lineari esterne all’ulteriore offerta editoriale della SSR. Per quanto riguarda la radio, le possibilità di ricorso sono leggermente ridotte poiché la nuova legge contempla solo le trasmissioni legate da un accordo sulle prestazioni. Nella prassi, questa limitazione non avrà grandi ripercussioni dato che la stragrande maggioranza dei ricorsi in materia di programmi trattata dall’AIRR si riferiva alla televisione. I rari ricorsi contro trasmissioni radiofoniche