Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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discussione aperta sulle procedure da seguire e sull’orientamento auspicato per la prossima riforma, in modo da uscire dallo stallo che regna da oltre 20 anni. Un nuovo fallimento va evitato a ogni costo, in quanto avrebbe gravi ripercussioni sul pagamento delle rendite e sull’economia.

In questa ottica, il Consiglio federale ha esaminato anche un’opzione che escludeva qualsiasi misura tesa a modificare le condizioni di diritto alle prestazioni e prevedeva unicamente un finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA. In passato vi sono già state riforme dell’AVS che hanno permesso all’assicurazione di ampliare le proprie fonti di finanziamento: dal 1999 un punto percentuale IVA è riscosso a favore dell’AVS2 e dal 2000 il prodotto della tassa sulle case da gioco è interamente destinato all’AVS3; nel 2007, inoltre, un capitale di 7 miliardi di franchi derivante dall’utile della vendita dell’oro della Banca nazionale svizzera (BNS) è stato devoluto al Fondo di compensazione AVS. Gli obiettivi prefissati avrebbero potuto essere raggiunti anche con una riforma incentrata esclusivamente su un finanziamento supplementare, dato che a causa del notevole fabbisogno finanziario dell’AVS le misure sul fronte delle prestazioni hanno un’incidenza piuttosto modesta e non consentono da sole di garantire il finanziamento dell’assicurazione.

La bocciatura della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non ha fatto che incrementare il fabbisogno finanziario dell’assicurazione: non è stato infatti possibile prendere per tempo misure atte a contenere le perdite dell’AVS e quest’ultima registra deficit già da diversi anni. Più si tarderà ad attuare tali misure, maggiori saranno i deficit da colmare. Se si fosse optato per una riforma incentrata unicamente su un finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’IVA, le aliquote di quest’ultima avrebbero dovuto essere aumentate di 1,6 punti percentuali per garantire che il Fondo di compensazione AVS non scenda al di sotto del livello legale del 100 per cento delle uscite di un anno fino al 2030.

Tuttavia, l’idea di presentare una tale riforma è stata scartata. Il Consiglio federale resta infatti del parere che alcune delle misure proposte nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 debbano essere riprese, in quanto rispondono a bisogni derivanti dall’evoluzione della società. L’armonizzazione dell’età di riferimento costituisce così un passo verso la parità nell’AVS, mentre le misure proposte per flessibilizzare la riscossione della rendita e quelle tese a incentivare il proseguimento dell’attività lucrativa oltre i 65 anni permettono di realizzare promesse di lunga data.

1.2.4.2 Altra opzione di riforma esaminata

Il Consiglio federale ha esaminato anche una seconda opzione dal contenuto simile al modello proposto nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, ma senza le misure relative alla previdenza professionale. Questa opzione prevedeva un finanziamento supplementare dell’AVS misto, ovvero tramite un aumento sia dell’IVA che dei contributi. Per il resto, riprendeva gli elementi principali del progetto sottoposto alla votazione popolare, salvo le misure di compensazione nell’AVS (il supplemento di 70 franchi e l’innalzamento del limite massimo delle rendite per coniugi dal 150 al 155 %). Per compensare l’aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni, questa opzione prevedeva di rivalutare i redditi dell’attività lucrativa delle

2 RU 1998 1803; FF 1997 III 625

3 RU 2000 677; FF 1997 III 129