Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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donne applicando un fattore corrispondente alla parte inesplicata delle divergenze salariali tra donne e uomini, attualmente pari al 7,4 per cento. Quanto al finanziamento supplementare, esso consisteva in un aumento di 1 punto percentuale delle aliquote IVA e di un aumento di 0,3 punti percentuali del tasso di contribuzione AVS. Dopo aver analizzato questo modello, si è deciso di scartarlo in quanto la misura compensativa proposta (applicazione di un fattore di rivalutazione ai redditi delle donne) non risulta adeguata. Pur essendo sensibile alla questione delle disparità salariali tra donne e uomini, il Consiglio federale ribadisce la posizione già espressa nel messaggio sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 riguardo all’introduzione di correttivi in tal senso nel sistema dell’AVS: le disparità salariali vanno affrontate in sede separata rispetto all’aumento dell’età di riferimento delle donne, in modo da contrastarle a monte; l’applicazione di correttivi alla rendita AVS delle donne non è dunque una soluzione soddisfacente. Il Consiglio federale ha già trattato questo tema nel suo messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parità dei sessi4, trasmesso al Parlamento il 5 luglio 2017.

1.2.5 Misure non trattate nel quadro del presente progetto

1.2.5.1 Separazione dei conti della Confederazione da quelli dell’AVS

Il finanziamento dell’AVS è garantito da diverse fonti, in primo luogo dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, nonché dai contributi degli enti pubblici. La volontà di finanziare l’assicurazione con entrate provenienti da diverse fonti traspare già dalla legge con cui nel 1948 fu introdotta l’AVS. Fin dall’istituzione dell’assicurazione, la Confederazione e i Cantoni hanno partecipato al suo finanziamento con un contributo dapprima di 160 milioni di franchi e poi di 350 milioni di franchi all’anno (coperti per 2/3 dalla Confederazione e per 1/3 dai Cantoni). Solo dal 1970, con la 6arevisione dell’AVS, è stato introdotto un contributo proporzionale, pari al 20 per cento delle uscite a carico della Confederazione (15 punti percentuali) e dei Cantoni (5 punti percentuali). Nelle successive revisioni la ripartizione ha subìto più volte leggere modifiche e nel 1999 la partecipazione a carico di Confederazione e Cantoni è stata portata rispettivamente al 16,36 e al 3,64 per cento. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 2008, i Cantoni sono stati esonerati dall’obbligo di cofinanziare l’AVS e il contributo federale è stato fissato al 19,55 per cento delle uscite. Nel 2017 questo contributo della Confederazione è stato di oltre 8 miliardi di franchi.

Poiché è vincolato alle uscite dell’AVS, il contributo federale aumenta proporzionalmente a queste ultime, concorrendo a sgravare l’AVS dai maggiori costi risultanti dall’evoluzione demografica. Al contempo, la Confederazione deve destinare a tal fine una quota sempre maggiore del suo bilancio (2017: 12,4 % delle uscite). Questi crescenti oneri ostacolano l’adempimento degli altri compiti di pertinenza della Confederazione. Conformemente alle regole del freno all’indebitamento, gli aumenti delle uscite ai quali non corrispondono aumenti delle entrate devono infatti essere compensati in altre posizioni. Poiché nella maggior parte dei casi gli aumenti delle entrate, contrariamente a quelli delle uscite, possono essere decisi solo mediante modifiche legislative o costituzionali, l’aumento delle uscite per l’AVS sottrae risorse ad

4 FF 2017 4745