Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
legge federale del 19 marzo 201021 sul risanamento dell’assicurazione invalidità, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha introdotto un fondo di compensazione separato per l’AI, indipendente da quello dell’AVS, al quale quest’ultimo ha trasferito 5 miliardi di franchi a fondo perduto. Infine, la legge federale del 13 giugno 200822 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha introdotto un assegno per grandi invalidi per le persone che presentano una grande invalidità di grado lieve e necessitano di cure a domicilio.
Progetti respinti
11arevisione dell’AVS (prima versione)
La prima versione dell’11arevisione dell’AVS23 è stata respinta in votazione popolare nel 2004, con il 67,9 per cento dei voti. Essa prevedeva diverse misure di finanziamento, quali l’aumento dell’età di pensionamento, la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda le rendite per superstiti e un innalzamento dell’IVA a favore dell’AVS e dell’AI.
11arevisione dell’AVS (nuova versione)
Concepita in due messaggi separati24, questa nuova versione si prefiggeva di generare risparmi mediante diverse misure riprese dal primo progetto e introdurre una prestazione di prepensionamento nel sistema delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI. Dopo diversi anni di dibattiti, il progetto è stato respinto in votazione finale dal Consiglio nazionale nell’ottobre del 2010.
Parallelamente alla nuova versione dell’11a revisione dell’AVS, un’iniziativa dell’Unione sindacale svizzera depositata nel marzo del 2006 chiedeva la concessione di rendite anticipate AVS senza riduzioni per le persone con redditi non superiori a circa 120 000 franchi, a condizione che avessero cessato la loro attività lucrativa. L’iniziativa è stata respinta in votazione popolare il 30 novembre 2008, con il 58,6 per cento dei voti.
Riforma Previdenza per la vecchiaia 2020
In occasione della votazione popolare del 24 settembre 2017, entrambi i progetti della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 sono stati respinti. Il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto è stato bocciato sia dal Popolo (per soli 2357 voti) che dai Cantoni (13 ½ contro 9 ½). La legge sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è stata respinta dal 52,7 per cento dei votanti. Il progetto prevedeva una riforma globale del 1° pilastro e della previdenza professionale obbligatoria volta a mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia e a garantire l’equilibrio finanziario dei due pilastri. In sostanza, si voleva armonizzare l’età di riferimento degli uomini e delle donne a 65 anni e creare le condizioni necessarie per consentire un pensionamento graduale grazie alla possibilità della riscossione parziale della rendita tra i 62 e i 70 anni, nonché dare la possibilità di migliorare la propria rendita AVS a chi avesse proseguito l’attività lucrativa dopo i 65 anni. Nella previdenza professionale obbligatoria, si prevedeva di ridurre l’aliquota minima di conversione al 6 per cento, per tener
21 RU 2010 3839; FF 2009 7591
22 RU 2009 3517; FF 2005 1839
23 FF 2000 1651
24 FF 2006 1823, 2006 1925