Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Cpv. 1 lett. f: è aggiunto all’elenco anche il prodotto della tassa sulle case da gioco, che, essendo una fonte di finanziamento integralmente destinata all’assicurazione, non rientra nel contributo della Confederazione. Pertanto, per motivi sistematici, esso è menzionato all’articolo 102 AP-LAVS, che enumera le fonti di finanziamento, e non all’articolo 103 AP-LAVS, che disciplina il contributo della Confederazione.
Art. 103 Contributo della Confederazione
La rubrica è modificata nella versione italiana e francese in quanto «contributo della Confederazione» è un’espressione tecnica ormai consolidata.
Il prodotto della tassa sulle case da gioco fa parte delle risorse finanziarie dell’AVS e non del contributo della Confederazione alle uscite dell’assicurazione. Per evitare possibili fraintendimenti, all’articolo 102 capoverso 1 AP-LAVS sarà introdotta una nuova lettera f che menziona esplicitamente il prodotto della tassa sulle case da gioco. Il capoverso 2 del presente articolo può pertanto essere abrogato, il che comporta una ristrutturazione dell’intero articolo.
Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione
La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese.
L’articolo viene semplificato nella sua formulazione. Questo consente di evitare l’uso del termine «riserva», impreciso dal punto di vista della politica finanziaria. In seguito all’adeguamento dell’articolo 104, l’articolo 111 diventa obsoleto e può pertanto essere abrogato.
Art. 111
In considerazione della riformulazione e del completamento dell’articolo 104, l’articolo 111 può essere abrogato.
Disposizioni transitorie della modifica del ...48
(Stabilizzazione dell’AVS)
a. Età di riferimento delle donne
L’età di riferimento delle donne sarà mantenuta a 64 anni fino alla fine dell’anno di entrata in vigore della modifica del.... Questo vale anche per l’obbligo contributivo. L’aumento dell’età di riferimento delle donne inizierà un anno dopo l’entrata in vigore della modifica. Successivamente l’età di riferimento aumenterà progressivamente di tre mesi per anno civile. In tal modo, se il nuovo diritto entrerà in vigore nel 2021, l’età di riferimento delle donne sarà di 65 anni a partire dal 2025. In relazione all’aumento progressivo dell’età di riferimento, tutte le donne appartenenti alla medesima classe d’età saranno trattate allo stesso modo. Se la modifica entrerà in vigore come previsto il 1° gennaio 2021, l’età di riferimento per le donne nate nel 1957 o prima sarà di 64 anni. Sarà invece di 64 anni e 3 mesi per le donne nate nel 1958, di 64 anni e 6 mesi per quelle nate nel 1959, di 64 anni e 9 mesi per quelle nate nel 1960 e, infine, di 65 anni per quelle nate nel 1961 o successivamente. La formula nelle
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