Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
parentesi quadre dovrebbe permettere di adeguare le classi d’età interessate dall’aumento progressivo dell’età di riferimento in funzione dell’anno di entrata in vigore della modifica.
b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
Il nuovo diritto si applicherà alle rendite sorte dopo l’entrata in vigore della modifica del... È tuttavia prevista un’eccezione per le persone che a quella data non avranno ancora compiuto 70 anni. Se avranno versato contributi all’AVS dopo i 65 anni, queste persone potranno infatti chiedere l’applicazione del nuovo diritto affinché i periodi di contribuzione in questione possano essere computati per il calcolo della rendita. Il nuovo calcolo avrà effetto unicamente sulle rendite future. Per contro, le persone che avranno già compiuto 70 anni alla data di entrata in vigore della modifica del ... non potranno beneficiare delle nuove disposizioni che permettono di migliorare la rendita dopo l’età di riferimento.
c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia
Visto che vi sono donne che potrebbero essersi avvalse della possibilità di anticipare la riscossione della rendita prima dell’entrata in vigore dell’articolo 40c o addirittura prima dell’entrata in vigore della riforma (donne nate nel 1958 [anno di entrata in vigore della modifica +1 – 64] o nel 1959 [anno di entrata in vigore della modifica +2 – 64]), occorre determinare il diritto applicabile alla loro rendita anticipata. Durante il periodo di anticipazione la rendita di queste donne sarà quindi calcolata in base al diritto vigente al momento dell’anticipazione. In seguito, quando queste assicurate raggiungeranno l’età di riferimento, la rendita verrà ricalcolata in base alle disposizioni della modifica del ....
Disposizioni finali della modifica del ...
(Stabilizzazione dell’AVS49)
Cpv. 2: le misure compensative previste agli articoli 34bise 40c AP-LAVS entreranno in vigore simultaneamente alla prima fase dell’aumento dell’età di riferimento delle donne, vale a dire un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del..., e saranno applicabili soltanto alle donne interessate da tale aumento (se si opterà per la variante 1 delle misure di compensazione, l’articolo 34bisnon entrerà in vigore). Inoltre la durata di queste misure sarà limitata all’orizzonte temporale della riforma, vale a dire l’anno 2030. Questo significa che, se la riforma entrerà in vigore come previsto il 1° gennaio 2021, esse saranno applicabili soltanto alle donne nate tra il 1958 [anno di entrata in vigore della modifica + 1 – 64] e il 1966 [anno di entrata in vigore della modifica + 9 – 64]. Va sottolineato che in caso di adozione della variante 2 i diritti acquisiti in virtù dell’articolo 34bisAP-LAVS non si estingueranno con la scadenza della disposizione che li ha fatti nascere, ma saranno garantiti a vita per quanto concerne le rendite di vecchiaia. Quanto alle rendite per figli calcolate sulla base della rendita di vecchiaia stabilita secondo l’articolo 34bis, i diritti acquisiti rimarranno garantiti finché sussisteranno le condizioni per il diritto alla rendita per figli (cpv. 2).
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