Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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5.3 Modifica di altri atti normativi

5.3.1 Codice civile (CC)

Art 124, titolo marginale e cpv. 1 nonché 124a, titolo marginale e cpv. 1

Queste disposizioni vanno adeguate alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

Art. 89a cpv. 6 n. 2a

L’articolo 89a capoverso 6 elenca, oltre ai capoversi 1–5, le disposizioni della LPP applicabili anche agli istituti di previdenza che operano esclusivamente nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria.

È necessario un adeguamento del capoverso 6, poiché la flessibilizzazione del pensionamento (diritto alla riscossione anticipata della rendita a partire dai 62 anni e al rinvio della medesima fino ai 70 anni nonché limitazione del prelievo di capitale a tre versamenti) va garantita anche presso gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la previdenza professionale più estesa.

5.3.2 Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 10 cpv. 3

I provvedimenti d’integrazione dell’AI non sono compatibili con la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. Chi riscuote anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia, infatti, ha di regola cessato di esercitare un’attività lucrativa, ragion per cui non ha senso tentarne un’integrazione nel mondo del lavoro.

La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia può invece essere abbinata allo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo parziale. Per questa ragione, i provvedimenti d’integrazione possono essere sensati anche nel caso in cui una persona percepisca già una parte della rendita.

A partire dal compimento dei 62 anni, la riscossione della rendita di vecchiaia potrà essere anticipata in qualsiasi momento per l’inizio del mese successivo (art. 40 cpv. 1 AP-LAVS). Di conseguenza il diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI si estinguerà alla fine del mese che precede quello in cui inizia la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. Il capoverso 3 è pertanto modificato nel senso che il diritto ai provvedimenti d’integrazione si estingue unicamente con la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia dell’AVS. Se invece non ha anticipato la riscossione della rendita di vecchiaia o l’ha anticipata solo parzialmente, l’assicurato ha diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI fino alla fine del mese in cui compie 65 anni.

Questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).