Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 22 cpv. 4, secondo periodo
Dato che i provvedimenti d’integrazione danno diritto a indennità giornaliere, l’estinzione del diritto alle seconde deve coincidere con quella del diritto ai primi (cfr. commento all’art. 10 cpv. 3 AP-LAI).
Art. 30 Estinzione del diritto
Secondo la regolamentazione vigente, il diritto alla rendita AI si estingue, oltre che in caso di decesso, anche con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia (che attualmente è possibile solo per la totalità di essa).
Le nuove disposizioni relative all’AVS permetteranno di anticipare la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia. Come oggi, anche in futuro continuerà a non essere possibile cumulare la riscossione di una rendita dell’AI con la totalità o una percentuale di una rendita dell’AVS. Tuttavia, dato che la riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia ha lo scopo di incentivare gli assicurati a proseguire l’attività lucrativa e ad andare in pensione in modo graduale, il diritto a una rendita d’invalidità non va automaticamente negato se una persona diventa invalida (o se l’invalidità è riconosciuta) durante il periodo di anticipazione di una percentuale della rendita AVS. In tal caso l’assicurato deve avere la possibilità di scegliere di ricevere la rendita d’invalidità invece dalla rendita di vecchiaia anticipata.
Art. 42 cpv. 4 e 4bis
Questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»). Inoltre, il vigente capoverso 4 viene adeguato agli attuali principi di redazione legislativa e il suo contenuto è quindi ripartito tra il capoverso 4 e il nuovo capoverso 4bis.
Al contempo, si precisa che il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI si estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. In caso di anticipazione parziale, l’assicurato continua ad avere diritto all’assegno.
Art. 42septiescpv. 3 lett. b
Alla lettera b di questo capoverso occorre precisare che il diritto al contributo per l’assistenza si estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita, ma non in caso di anticipazione parziale. Inoltre, l’espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 47 cpv. 3
Secondo il diritto vigente, le casse di compensazione hanno la possibilità di versare solo una volta all’anno, anziché ogni mese, le rendite parziali che ammontano a meno del 10 per cento della rendita minima completa (10 % di 1175 franchi = 117.50 fr., ossia 1410 fr. all’anno). La proposta di aumentare questo limite al 20 per cento (20 % di 1175 fr. = 235 fr., ossia 2820 fr. all’anno) ha lo scopo di concedere un più ampio margine d’azione alle casse di compensazione nella loro attività esecutiva e di ridurre le spese di amministrazione generate dal pagamento mensile di rendite esigue. Gli assicurati non saranno penalizzati da questa misura, perché continueranno ad avere la possibilità di chiedere il pagamento mensile della rendita. In caso di versamento