Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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percentuale della rendita di vecchiaia senza percepire contemporaneamente una rendita d’invalidità, un assegno per grandi invalidi o un’indennità giornaliera dell’AI, per il calcolo delle PC sarà considerato un decimo della sostanza netta computabile (nel caso delle persone che non vivono in istituto).

Art. 13 cpv. 3

In seguito all’abrogazione dell’articolo 111 LAVS occorre adeguare questo capoverso, che attualmente rinvia a quella disposizione. Inoltre, come nell’AVS, viene definita la modalità di finanziamento del contributo della Confederazione.

5.3.4 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 10 cpv. 2 lett. a, 14 cpv. 1 e 2, 15 cpv. 1 lett. a, 24 cpv. 3 lett. b, 31, 33a cpv. 2, 33b, rubrica, 34a cpv. 4, 36 cpv. 1, 41 cpv. 3, 49 cpv. 1, 60a cpv. 2

Queste disposizioni vanno adeguate alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

Art. 13 Età di riferimento, limiti d’età per la riscossione anticipata e il rinvio

della rendita

Cpv. 1: per garantire l’esatta corrispondenza dell’età di riferimento nel 1° pilastro e nella previdenza professionale obbligatoria, questo capoverso rinvia direttamente all’articolo 21 AP-LAVS. Il rimando include anche la relativa regolamentazione transitoria di cui alla lettera a (Età di riferimento delle donne) delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS nel quadro della presente revisione. In questo modo è garantito il coordinamento tra la LAVS e la LPP per quanto riguarda l’adeguamento dell’età di riferimento delle donne. Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza continueranno ad avere la facoltà di stabilire un’età di riferimento regolamentare diversa.

Cpv. 2: con la riforma si intende permettere agli assicurati di andare in pensione in modo flessibile. Essi dovranno pertanto avere la possibilità di riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia a partire da 62 anni e di rinviarla fino a 70 anni. La riscossione potrà iniziare a partire da un mese qualsiasi. Nella previdenza professionale obbligatoria e nel pilastro 3a il limite massimo per il rinvio della prestazione di vecchiaia è fissato al compimento del 70 anno d’età, in modo da garantire il coordinamento con il 1° pilastro.

L’articolo 13 capoverso 2 sancisce il diritto al rinvio della prestazione di vecchiaia, ma non disciplina la questione della possibilità di continuare ad alimentare l’avere di vecchiaia durante il periodo di rinvio. Il mantenimento della previdenza mediante il versamento di contributi è possibile solo se è prevista dal regolamento dell’istituto di previdenza e l’assicurato ne fa richiesta (cfr. art. 33b LPP). Dato che la possibilità di rinviare la prestazione di vecchiaia rientra tra le prescrizioni minime della LPP, durante il periodo di rinvio l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPP va remunerato conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.