Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Tuttavia, nel mondo del lavoro la flessibilizzazione dell’età di pensionamento potrà avere pienamente effetto soltanto se anche le prestazioni di vecchiaia sovraobbligatorie potranno essere riscosse (almeno) con la stessa flessibilità prevista per quelle obbligatorie. Pertanto, la regolamentazione proposta per la riscossione flessibile delle prestazioni di vecchiaia dovrà essere applicabile anche al regime sovraobbligatorio (cfr. commenti all’art. 49 cpv. 2 n. 2 AP-LPP e all’art. 89a cpv. 6 n. 2a AP-CC).
Cpv. 3: questo capoverso dà agli istituti di previdenza la possibilità di prevedere nei loro regolamenti un’età di pensionamento anticipato inferiore ai 62 anni, tenendo conto della disposizione dell’articolo 1i dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), che autorizza gli istituti di previdenza a prevedere un’età di pensionamento a partire dai 58 anni.
Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia
Analogamente a quella prevista nel 1° pilastro, questa nuova regolamentazione intende permettere un passaggio graduale al pensionamento. Data la grande diversità delle esigenze individuali degli assicurati e delle condizioni sul mercato del lavoro, gli assicurati devono poter coordinare al meglio la riscossione delle prestazioni di vecchiaia con la riduzione dell’attività lucrativa. Questo permetterebbe un pensionamento graduale coordinato tra il mondo del lavoro, l’AVS e la previdenza professionale. D’altra parte occorre preservare gli istituti di previdenza da un’eccessiva frammentazione della riscossione delle prestazioni e da un numero troppo elevato di calcoli complessi per determinare le percentuali di rendita.
Questa regolamentazione corrisponde ampiamente alla flessibilizzazione prevista nell’AVS. Anche per quanto riguarda il passaggio graduale al pensionamento, la flessibilizzazione potrà avere pienamente effetto soltanto se anche le prestazioni di vecchiaia sovraobbligatorie potranno essere riscosse (almeno) con la stessa flessibilità prevista per quelle obbligatorie. La regolamentazione dovrà pertanto essere applicabile anche al regime sovraobbligatorio (cfr. commenti all’art. 49 cpv. 2 n. 2 AP-LPP e all’art. 89a cpv. 6 n. 2a AP-CC). L’assicurato avrà la possibilità di scaglionare in diversi modi la riscossione delle prestazioni di vecchiaia del 1° pilastro e della previdenza professionale obbligatoria. La combinazione di queste varie possibilità renderà molto flessibile il passaggio al pensionamento.
Cpv. 1: questo capoverso disciplina la riscossione parziale della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita. Gli istituti di previdenza dovranno garantire a ogni assicurato la possibilità di riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in almeno tre scaglioni. Dato che la limitazione a tre scaglioni è intesa a tutelare gli istituti di previdenza, questa disposizione rappresenta una prescrizione minima. Gli istituti saranno pertanto liberi di fissare un numero superiore di scaglioni nei loro regolamenti. Il fatto che prima del primo scaglione l’assicurato lavorasse a tempo pieno o parziale è irrilevante. Una persona che lavorava ad esempio a metà tempo avrà quindi per principio diritto allo stesso numero di scaglioni di una persona impiegata a tempo pieno.
Cpv. 2: per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, la regolamentazione proposta non conferisce un diritto legale a versamenti parziali, ma permette agli istituti di previdenza di prevedere una tale possibilità, fissando tuttavia un vincolo massimo di tre versamenti. Se avrà già chiesto tre versamenti di capitale, l’assicurato potrà riscuotere l’avere di vecchiaia residuo soltanto sotto forma di rendita. Questa prescrizione di un numero massimo di versamenti è molto importante,