Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 Punti essenziali del programma Traffico d’agglomerato

I principi e la procedura in vigore per il programma Traffico d’agglomerato sono rimasti sostanzialmente immutati per la terza generazione. Oltre a essere ampiamente accettati a livello tecnico e politico, si sono infatti dimostrati efficaci nella valutazione delle precedenti generazioni.

Il sostegno ai trasporti nell’agglomerato è retto dagli articoli 17a–17f della legge federale del 22 marzo 198522 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).

La Confederazione accorda pertanto contributi per infrastrutture di traffico che rendano più efficiente e sostenibile il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati e che concorrano a uno sviluppo sostenibile del territorio svizzero. La Confederazione chiede agli enti regionali responsabili di riunire tutti i progetti rilevanti, e reciprocamente coordinati, all’interno di un unico programma d’agglomerato, finalizzato a migliorare la qualità del sistema dei trasporti, consentire un maggior sviluppo centripeto degli insediamenti, ridurre il carico ambientale e il consumo di risorse e aumentare la sicurezza del traffico.

I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario nonché del traffico lento (traffico pedonale e ciclistico), sempre che tali misure non beneficino già di altri finanziamenti federali23. A determinate condizioni, possono essere finanziate anche misure nelle regioni estere limitrofe. Sono invece esclusi da un possibile cofinanziamento i contributi d’esercizio e manutenzione.

I contributi della Confederazione si basano sull’efficacia globale del programma e sono compresi tra il 30 e il 50 per cento24 dell’importo d’investimento. Per utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili, sarà data priorità ai programmi e alle misure in essi contenute che contribuiscono a risolvere i principali problemi di trasporto, offrono un buon rapporto costi-benefici, saranno verosimilmente pronte per essere realizzate nell’arco di quattro anni e di cui si può garantire il finanziamento. Il Consiglio federale chiede lo sblocco dei crediti da utilizzare per finanziare queste misure.

I mezzi finanziari sono sbloccati ogni quattro anni dall’Assemblea federale (cosiddette generazioni di programmi d’agglomerato, art. 7 cpv. 2 LFOSTRA). Il presente documento si riferisce all’approvazione dei crediti d’impegno per la terza generazione di programmi (dal 2019). Quelli per la prima e la seconda generazione sono stati sbloccati rispettivamente nel 2011 e nel 2015 (cfr.

n. 2.9).

2.2 Iter procedurale per la terza generazione del programma Traffico d’agglomerato

2.2.1 Finalità e fasi della procedura

La procedura per la presentazione, la valutazione e l’esame dei programmi d’agglomerato è definita nelle «Istruzioni per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato di terza generazione», emanate dal DATEC il 16 febbraio 2015. La procedura illustrata in tali istruzioni, affinata sulla base delle esperienze maturate con i programmi d’agglomerato di seconda generazione, serve agli enti responsabili nell’elaborazione dei programmi e, grazie a un esame meticoloso e standardizzato degli stessi, garantisce che effetti e costi siano valutati in modo equo e uniforme per tutti gli agglomerati in Svizzera, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione.

Figura 1

Fasi della procedura

Per aiutare gli enti responsabili nella fase di preparazione dei programmi d’agglomerato, sia nuovi sia rielaborati, l’ARE ha offerto e successivamente organizzato con molti di essi dei colloqui di orientamento.

L’esame dei programmi d’agglomerato presentati entro il termine previsto è avvenuto sotto l’egida dell’ARE e in stretta collaborazione con gli altri uffici federali coinvolti, ovvero l’USTRA, l’UFAM e l’UFT. Un gruppo di esperti esterni provenienti da studi privati di pianificazione e consulenza è inoltre stato incaricato di seguire il processo adottando un approccio critico, e di formulare un secondo parere. Gli uffici federali coinvolti e gli esperti esterni hanno valutato i programmi d’agglomerato, presentati in più scaglioni, ciascuno in maniera indipendente dagli altri e seguendo un iter articolato in tre fasi.

Per acquisire una migliore comprensione dei singoli programmi d’agglomerato, evitare fraintendimenti e chiarire determinati punti in sospeso, all’inizio di ogni valutazione la Confederazione ha organizzato un giro di domande e di presentazioni con i singoli enti responsabili.

Le parti interessate si sono quindi incontrate per discutere le valutazioni, eliminare le divergenze e far confluire i risultati ottenuti in una valutazione consensuale. Sono inoltre stati organizzati degli atelier di bilancio per effettuare un confronto trasversale di tutti i

22 RS 725.116.2

23 Le misure concernenti il settore del traffico ferroviario vengono finanziate in primo luogo attraverso il FInFer, fatta eccezione per le tratte che assicurano esclusivamente il collegamento capillare (p. es. linee tranviarie e della metropolitana) ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 Lferr.

24 Art. 22 OUMin