Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF)
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le basi costituzionali e legislative9 per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF) che sanciscono, tra le altre cose, il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer). Attraverso questo fondo di durata illimitata viene regolamentato il finanziamento dell’intera infrastruttura ferroviaria, con la sola esclusione delle linee tranviarie, della metropolitana nonché degli impianti a fune e delle ferrovie a cremagliera secondo l’articolo 49 capoverso 3 lettera a della legge federale sulle ferrovie (Lferr). Gli ampliamenti realizzati su infrastrutture ferroviarie interne agli agglomerati che non servono ai collegamenti capillari rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione del PROSSIF.
Programma di sviluppo strategico strade nazionali (PROSTRA)
Con la sua entrata in vigore, fissata per il 1° gennaio 2018, la legge federale del 30 settembre 201610 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) subentra alla legge sul fondo infrastrutturale11 (LFIT). I progetti per potenziare le capacità delle strade nazionali ricadono nel campo d’applicazione del PROSTRA, anch’esso finanziato attraverso il FOSTRA. Alcuni di questi progetti includono l’ottimizzazione dei raccordi alla rete secondaria.
Programma Traffico d’agglomerato (PTA)
Le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati saranno cofinanziate attraverso il programma Traffico d’agglomerato (PTA), che trova la sua base legale nella LFOSTRA. Quest’ultima viene così a sostituire la LFIT, nell’ambito della quale dal 2008 sono stati cofinanziati i progetti urgenti e pronti per la realizzazione nonché le prime due generazioni del PTA. Negli ultimi dieci anni gli agglomerati in Svizzera hanno beneficiato di un sostegno da parte della Confederazione, che ha cofinanziato progetti elaborati congiuntamente da Cantoni, città e Comuni nell’ambito di programmi d’agglomerato tesi a coordinare in maniera ottimale lo sviluppo dei trasporti e quello degli insediamenti.
Una quota compresa tra il 9 e il 12 per cento circa dei mezzi del FOSTRA12 è destinata a migliorare le condizioni del traffico d’agglomerato. L’impiego dei fondi è regolamentato nel PTA, che include anche il finanziamento del collegamento capillare su rotaia13.
La sostituzione della LFIT con la LFOSTRA ha comportato anche l’adeguamento delle basi legali relative al programma Traffico d’agglomerato, in primis della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali14 (LUMin) e delle rispettive ordinanze15 (OUMin e ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per le misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato, OCPTA). Le modifiche intervenute16 sono riportate nel capitolo 2.2.2. Come avvenuto finora, i mezzi finanziari saranno attribuiti in funzione dell’efficacia delle infrastrutture pianificate17 prestando comunque attenzione a non trascurare nessuna regione del Paese, né le aree urbane di piccole e medie dimensioni e i capoluoghi (art. 17d cpv. 4 LUMin).
La Confederazione finanzia le infrastrutture del traffico d’agglomerato non soltanto direttamente, con i tre programmi di cui sopra, ma anche indirettamente tramite i contributi globali versati ai Cantoni per le strade principali e le quote della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Oltre alla costruzione di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, la Confederazione finanzia l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture di traffico nazionali negli agglomerati e partecipa al finanziamento dei costi d’esercizio del traffico regionale viaggiatori.
1.6 Programmi d’agglomerato: strumenti per una politica coerente in materia di trasporti e sviluppo territoriale
Il settore dei trasporti e la pianificazione del territorio non possono prescindere l’uno dall’altra: la struttura territoriale influenza le scelte che si fanno in termini di mezzi di trasporto e tragitti e di conseguenza anche le infrastrutture e l’offerta di trasporto fungono da volano per lo sviluppo degli insediamenti. Sebbene il potenziamento di queste infrastrutture e offerta serva a garantire il funzionamento generale del sistema viario e dell’economia, può anche contribuire a un’ulteriore dispersione degli insediamenti e quindi alla conseguente perdita di spazi naturali e superfici coltive. Grazie ai tempi di percorrenza più veloci è possibile spostarsi su distanze maggiori, il che sottopone a forti sollecitazioni le capacità disponibili su strada e rotaia, fino a causare nuovi problemi di capacità.
Oltre alle questioni dello sviluppo dei trasporti e degli insediamenti, città e agglomerati devono fare i conti con i cambiamenti demografici, l’evoluzione del mercato immobiliare, la crescente globalizzazione del flusso di merci e di conoscenze, l’aumento della mobilità della manodopera qualificata nonché la concorrenza internazionale, tutti fattori che complicano il loro ruolo di motori economici della Svizzera.
Per queste ragioni è estremamente importante adottare una politica coerente in materia di trasporti e di sviluppo territoriale, così come definita nel Progetto territoriale Svizzera18 con questi cinque obiettivi: promuovere la qualità degli insediamenti e la diversità regionale, tutelare le risorse naturali, gestire la mobilità, rafforzare la competitività e affermare la solidarietà tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Nella politica degli agglomerati 2016+19, il Consiglio federale fa suoi tali obiettivi puntando a un’elevata qualità
9 RU 2015 651; FF 2014 3507; FF 2012 1283.
10 RS 725.13, FF 2017 2945.
11 RS 725.13, RU 2007 6017-
12 Art. 17f LFOSTRA
13 Prima che il FOSTRA e il FInFer fossero istituiti venivano finanziati nell’ambito del PTA anche progetti ferroviari regionali.
14 LUMin; RS 725.116.2.
15 OUMin; RS 725.116.21, rimando all’ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per le misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato (non appena disponibile).
16 Altre basi di riferimento sono: il messaggio del 14 novembre 2001 (FF 2002 2065) concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); il messaggio del 7 settembre 2005 (FF 2005 5349) concernente la legislazione esecutiva della NPC; il messaggio del 2 dicembre 2005 (FF 2006 701) relativo al fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato e la rete di strade nazionali; le spiegazioni riguardanti l’OUMin.
17 Art. 17d LUMin; RS 725.116.2.
18 Consiglio federale svizzero, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012), Progetto territoriale Svizzera.
19 Consiglio federale svizzero (2015), Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+. Per uno sviluppo territoriale coerente in Svizzera.