Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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programmi d’agglomerato in Svizzera. Questo processo ha garantito una valutazione comparabile ed equivalente dei programmi e una compilazione coordinata degli elenchi di misure.
Il presente documento, destinato alla consultazione, contiene i risultati di tutta la procedura d’esame. Nel primo trimestre del 2018 gli enti responsabili riceveranno inoltre i risultati provvisori dell’esame condotto dalla Confederazione e potranno così discuterne i dettagli tecnici. L’idea è di garantire che tutti gli argomenti rilevanti siano presi in considerazione nella valutazione e che la coerenza globale del programma venga rispettata. Sulla scorta di quanto scaturito dalle discussioni e dalla procedura di consultazione sul presente disegno di decreto federale, nell’estate del 2018 i risultati dell’esame saranno adeguati alla luce delle eventuali riconsiderazioni durante una conferenza interna alla Confederazione.
L’iter descritto assicura che i crediti richiesti nel decreto federale e le aliquote di contribuzione siano basati su elenchi di misure (progetti singoli e pacchetti) stilati secondo priorità chiare.
Dopo la decisione del Parlamento, per ogni programma d’agglomerato viene stipulata con il Cantone competente una convenzione sulle prestazioni riguardante i progetti singoli e i pacchetti di misure, cui fa seguito un accordo sul finanziamento per ogni misura. I crediti federali vengono versati dopo che le misure sono state implementate.
2.2.2 Modifiche rispetto alle generazioni precedenti
La vera e propria procedura d’esame dei programmi d’agglomerato di terza generazione è stata condotta sostanzialmente sulla falsa riga di quella messa a punto per i programmi delle due generazioni precedenti, anche se non sono mancate alcune modifiche rivelatesi opportune e necessarie sulla base delle esperienze maturate durante la precedente procedura d’esame.
Con l’aumento del numero di generazioni di un programma d’agglomerato diventa sempre più importante verificare la congruenza dei contenuti e la coerenza delle misure tra una generazione e l’altra, come pure lo stato di attuazione delle misure concordate. Per questa ragione il rapporto sull’attuazione delle misure previste nei programmi delle generazioni precedenti è stato integrato nel programma d’agglomerato e non è più oggetto di un rapporto distinto. Poiché le misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni delle generazioni precedenti sono confluite nella valutazione dell’efficacia dei programmi di terza generazione, un eventuale grado di attuazione insufficiente è stato preso in considerazione nella valutazione dell’efficacia globale (come previsto dalle istruzioni del DATEC), il che in alcuni casi ha comportato una revisione verso il basso del livello di efficacia rilevante per la definizione dell’aliquota di contribuzione25.
In seguito all’entrata in vigore della LFOSTRA è stato necessario adeguare alcune basi giuridiche riguardanti l’approvazione dei crediti e l’attuazione dei progetti d’agglomerato. Si è in particolare cercato di rendere più semplice l’attuazione dei programmi d’agglomerato sia per gli enti responsabili sia per la Confederazione. Finora per tutti i progetti, indipendentemente dalla loro portata, erano previsti gli stessi processi amministrativi. Nella terza generazione, invece, è previsto che le misure di minore entità26 attuate nei settori traffico pedonale e ciclistico, riqualifica e sicurezza delle infrastrutture stradali, e gestione del traffico vengano riunite in pacchetti di misure da indennizzare in modo forfettario sulla base di unità di prestazioni standardizzate27. Oltre a queste significative semplificazioni procedurali a favore della Confederazione e degli enti responsabili in sede di stipula degli accordi di finanziamento e dei relativi conteggi, il fatto che i progetti siano computati in base a unità di prestazioni garantisce agli enti responsabili un margine più ampio di flessibilità nell’attuazione.
Per garantire che i progetti finanziati siano realizzati rapidamente, producano gli effetti attesi e che le risorse finanziarie siano impiegate entro i termini previsti, sono state fissate delle scadenze per l’avvio dei lavori di attuazione delle misure28.
Dalla seconda generazione di programmi, il quadro normativo che disciplina la pianificazione del territorio in Svizzera ha subito cambiamenti sostanziali. Il 1° maggio 2014, dando seguito alla volontà espressa dall’elettorato svizzero, il Consiglio federale ha posto in vigore la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e della relativa ordinanza, le Direttive tecniche sulle zone edificabili e l’Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice. Oltre a dare maggior rilievo al coordinamento tra insediamenti e trasporti e allo sviluppo centripeto degli insediamenti, la LPT riveduta prevede che i piani direttori cantonali contengano indicazioni molto più esaustive sulla delimitazione degli insediamenti e sui nuovi azzonamenti. I Cantoni hanno tempo fino alla fine del 2019 per adeguare i loro piani direttori e farli approvare dall’Esecutivo. Fino all’approvazione di tali adeguamenti, i Cantoni sono tenuti a compensare le nuove zone edificabili create mediante dezonamenti concomitanti di superficie identica. A questo proposito, l’ordinanza prevede poche eccezioni cui ricorrere in modo restrittivo. Al momento dell’esame alcuni Cantoni non disponevano ancora di piani direttori approvati. In tali casi, per i programmi d’agglomerato interessati si è tenuto conto nella misura del possibile della fase di pianificazione raggiunta.
Alcune delle modifiche apportate alle basi legali acquisiranno efficacia soltanto a partire dalla quarta generazione in quanto, al momento dell’inoltro dei programmi, non erano ancora state definite in maniera esaustiva o non erano ancora giuridicamente valide (cfr. n. 2.8). In particolare, in seguito all’aggiornamento dei dati, si è proceduto a una ridefinizione dell’appartenenza statistica dei Comuni agli agglomerati, con un conseguente adeguamento dell’elenco delle città e degli agglomerati beneficiari riportati nell’allegato 4 OUMin. I nuovi perimetri non sono ancora determinanti per la terza generazione. Fa eccezione l’agglomerato della Valle inferiore della Reuss − intorno ad Altdorf (capoluogo del Cantone di Uri) − che, essendo stato inserito per la prima volta nella nuova definizione dell’Ufficio federale di statistica del 201229, è stato incluso anche nell’OUMin e, su specifica richiesta del Cantone, è già stato approvato per la terza generazione.
25 Istruzioni DATEC per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato di terza generazione, cap. 4.5.1.
26 Misure < 5 mio. fr.
27 Art. 21a OUMin, RS 725.116.21
28 Art. 17e cpv. 2 LUMin e ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato (Art. 1 OCPTA).
29 Espace à caractère urbain 2012, Ufficio federale di statistica, 2014 (disponibile in tedesco e francese).