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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine
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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)
4Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2 nonché stabilire principi per la fissazione delle misure di gestione dei costi.
5Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’Ufficio federale non si accordano, le misure di gestione dei costi di cui al capoverso 1 sono stabilite dal Consiglio federale.
6Tutti i fornitori di prestazioni e l’Ufficio federale devono attenersi alle misure di gestione dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 nel proprio settore.
Art. 27ter
Ex art. 27bis
Art. 69 cpv. 3
Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27terpossono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale.