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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine

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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)

nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione delle prestazioni assicurative o dei relativi costi.

3bisI fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 della legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie (LAMal), gli assicuratori e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal9 sono tenuti a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per fissare le tariffe e i prezzi. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 68 cpv. 1 lett. c

1Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell’INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da:

c. casse malati ai sensi della LAMal10.

3. Legge federale del 19 giugno 195911 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 26 cpv. 4, secondo periodo

4… Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l’articolo 27terper una durata da esso determinata.

Art. 27 cpv. 6

6Su richiesta, i fornitori di prestazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LA-Mal12 comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per la fissazione e l’adeguamento delle tariffe secondo i capoversi 3–5.

Art. 27bisMisure di gestione dei costi

1I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’Ufficio federale prevedono misure di gestione dei costi in convenzioni valide in tutta la Svizzera.

2Per ciascun settore rilevante a seconda del tipo di fornitori di prestazioni, le misure devono disciplinare almeno:

a. la sorveglianza dell’evoluzione dei volumi delle diverse posizioni previste per le prestazioni;

b. la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.

3Le misure devono prevedere regole per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi rispetto all’anno precedente.

8 RS 832.10

9 RS 832.10

10 RS 832.10

11 RS 831.20

12 RS 832.10