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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine
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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)
Art. 53 cpv. 1bis
1bisLe associazioni di assicuratori d’importanza nazionale o regionale che conformemente agli statuti si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito dell’applicazione della presente legge sono legittimate a ricorrere contro le decisioni dei Governi cantonali fondate sull’articolo 39.
Art. 59, rubrica, cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 3 lett. g
Violazione delle condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alla fatturazione
1Contro i fornitori di prestazioni che violano condizioni legali o clausole contrattuali relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni (art. 56 e 58) nonché alla fatturazione (art. 42) vengono prese sanzioni. …
3Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:
g. il fatto di non aver consegnato una copia della fattura all’assicurato nel sistema del terzo pagante conformemente all’articolo 42.
Titolo prima dell’art. 59b
Capitolo 4a: Progetti pilota per il contenimento dell’aumento dei costi
Art. 59b
1Allo scopo di sperimentare nuovi modelli di contenimento dell’aumento dei costi, il DFI può autorizzare progetti pilota nei seguenti ambiti:
a. fornitura di prestazioni per ordine dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie invece della remunerazione delle spese;
b. assunzione di cure all’estero al di fuori della cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 34 capoverso 2;
c. limitazione della scelta del fornitore di prestazioni;
d. finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie;
e. promozione delle cure coordinate e integrate;
f. altri strumenti di gestione dei costi.
2L’oggetto, la durata e l’applicazione territoriale dei progetti pilota sono limitati.
3Il DFI disciplina le deroghe alla legge nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti pilota in un’ordinanza.
4I Cantoni, gli assicuratori o le loro federazioni, i fornitori di prestazioni o e le loro federazioni e gli assicurati possono essere obbligati a partecipare a un progetto pilota, se una partecipazione volontaria non permette di valutare adeguatamente gli effetti di un’eventuale generalizzazione del progetto.