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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine
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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)
Art. 43 cpv. 5, primo periodo
5Le tariffe per singola prestazione e le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale. …
Art. 44 cpv. 1, secondo periodo
1… Sono fatte salve le disposizioni sulla remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3) e sui medicamenti con un prezzo di riferimento (art. 52 cpv. 1bis).
Art. 47a Organizzazione delle strutture tariffali per le cure ambulatoriali
1Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori istituiscono un’organizzazione paritetica competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali per le cure ambulatoriali.
2Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla forma e all’esercizio dell’organizzazione.
3Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori.
4I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture tariffali elaborate dall’organizzazione e i loro adeguamenti.
Art. 47b Comunicazione dei dati per le tariffe delle cure ambulatoriali
1 Ifornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente all’organizzazione di cui all’articolo 47a i dati necessari per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali per le cure ambulatoriali.
2I fornitori di prestazioni e le loro federazioni, gli assicuratori e le loro federazioni nonché l’organizzazione di cui all’articolo 47a sono tenuti a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per la fissazione, l’adeguamento e l’approvazione delle tariffe e dei prezzi. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3Contro le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori nonché l’organizzazione di cui all’articolo 47a che violano l’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può prendere sanzioni. Le sanzioni consistono:
a. nell’ammonizione;
b. in una multa fino a 20 000 franchi.
Art. 47c Misure di gestione dei costi
1I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e gli assicuratori o le loro federazioni prevedono misure di gestione dei costi.
2Le misure di cui al capoverso 1 possono essere integrate in convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera. Possono anche essere previste in convenzioni proprie valide